martedì 25 agosto 2015

#Itlos, gli interventi indiani della I Giornata di Udienza, traduzione di Raffaella Bonadies e Dionisia Bellavista



Amburgo, 10 Agosto 2015


International Tribunal for the Law of the Sea
 



PRESIDENTE: Prego seduti
Il Tribunale ora continuerà ludienza nel caso riguardante lincidente della Enrica Lexie. Questo pomeriggio ascolteremo le prime dichiarazioni orali di parte indiana.
Prima di dare la parola al rappresentante indiano, vi chiedo di parlare in modo da consentire agli interpreti di seguire le vostre esposizioni. Questa mattina abbiamo avuto qualche difficoltà.

Ora invito il rappresentante dellIndia, Signora Neeru Chadha, a dare inizio alle proprie dichiarazioni.

MS CHADHA: Signor Presidente, Signor Vice Presidente e onorevoli membri del Tribunale, è un onore e di certo un privilegio per me presentarmi di fronte a questo Tribunale quale rappresentante dellIndia.

Darò unampia panoramica del caso mentre i miei colleghi si soffermeranno più dettagliatamente sulle questioni giuridiche sollevate dallItalia in questo procedimento relativo alla misure provvisionali.

Signor Presidente, lIndia è rimasta stupita dal tono e dal tenore delle richieste Italiane di questa mattina. Hanno rappresentato i militari italiani accusati come le vere vittime, ignorando totalmente i pescatori indiani, che sono le reali vittime dellincidente della Enrica Lexie, che hanno perso la vita.

Questa mattina il rappresentante italiano ha fortemente obiettato al fatto che lIndia usi il termine assassinio per descrivere il fatto, mentre i loro stessi documenti lo fanno. Il documento identificato come 11 del fascicolo italiano evidenziato da Sir Daniel Bethlehem dice chiaramente che la Procura presso il Tribunale Militare di Roma ha aperto un fascicolo penale a carico dei militari per laccusa di omicidio. Dunque ci sorprende che lIndia sia accusata di presentare unaccusa eccessiva.

Questo caso conosciuto come Incidente della Enrica Lexie realmente nasce dalluccisione di due innocenti pescatori indiani a bordo di un peschereccio, St. Antony, che stava legalmente pescando in acque territoriali indiane.

Il 15 febbraio 2012, circa alle 16,30 ora indiana, il St. Antony, impegnato nella pesca alla distanza di circa 20,5 miglia nautiche dalla costa indiana, ha affrontato una raffica di fuoco aperta da due persone in uniforme a bordo di una petroliera che era a circa 200 m dalla barca. Valentina Jelastine che era al timone, fu colpito alla testa da una pallottola, a Ajeesh Pink, che era a prua fu colpito al petto. Entrambi morirono sul posto come conseguenza di colpi evidentemente sparati per uccidere. Oltre alle vittime l'incidente ha causato anche gravi danni alla barca, mettendo in pericolo la sua navigazione sicura e la vita degli altri nove membri dellequipaggio.

Quando la notizia delle uccisioni è giunta alle autorità indiane, era del tutto
ragionevole per loro che, ai sensi di legge, avrebbero aperto un'inchiesta. Dai
movimenti della nave nella zona, è stato accertato che lEnrica Lexie era stata coinvolta nel cosiddetto incidente, così le è stato chiesto di tornare indietro e partecipare alle indagini. Nessun trucco, nessuna coercizione, come invece sostenuto dallItalia.

C'erano sei militari italiani a bordo della Enrica Lexie. Due di loro sono stati arrestati
una volta accertato che avevano sparato i colpi che avevano ucciso i due pescatori. I procedimenti legali sono stati quindi avviati nei tribunali indiani ai sensi delle disposizioni della Legge indiana, in quanto le vittime erano cittadini indiani ed erano stati uccisi a bordo di un peschereccio indiano.

LItalia ha sottolineato più volte questa mattina di avere rivendicato la competenza fin dalle prime fasi del caso. La iniziale rivendicazione di giurisdizione da parte l'Italia non esclude allIndia di esercitare la giurisdizione sulla uccisione di propri cittadini che stavano pescando nella zona economica esclusiva indiana.

Signor Presidente, si può notare che i due pescatori indiani sono morti a causa dei colpi provenienti dalla Enrica Lexie, una nave mercantile. Anche se questo non è il momento di entrare nel merito, mi sento in dovere di fare alcune osservazioni sulla descrizione dei fatti esposta dallItalia nella sua notifica, decisamente di parte ed insensibile.

Nellesposizione dell'incidente, l'Italia ricostruisce abilmente lo scenario per dimostrare che i colpi dalla Enrica Lexie avevano lo scopo di respingere un presunto attacco di pirateria ed evitare possibili collisioni in alto mare. Questo è stato fatto in primo luogo per trovare criteri che attribuissero la competenza all'Italia ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e non sulla base di qualsiasi approfondita indagine da parte dell'Italia. Inoltre deve essere sottolineato che il giorno dell'incidente non c'era alcun allarme pirateria nella regione né il peschereccio assomigliava ad una barca pirata.

L'Italia ha omesso di menzionare che che i militari italiani hanno aperto il fuoco con armi di tipo militare su una barca da pesca indifesa, che non poteva rappresentare alcuna minaccia per la Enrica Lexie. La verità, signor Presidente, è che i militari italiani, a bordo di una nave mercantile, non a bordo di una nave da guerra o di una nave non commerciale su ordine del governo, in una giornata limpida, con ottima visibilità, hanno sparato per uccidere due persone in una piccola barca. Ai sensi degli articoli 95 e 96 della Convenzione, l'immunità dalla giurisdizione di qualunque Stato diverso dallo Stato di bandiera è ammissibile solo per le navi da guerra e navi di Stato in servizio per fini non commerciali. Effettivamente, i militari italiani erano a bordo di una nave mercantile, di conseguenza, il governo indiano non era obbligato a riconoscere la loro pretesa di immunità ai sensi della Convenzione o di qualsiasi altro principio di diritto internazionale.

Inoltre, non esiste un accordo bilaterale tra India e Italia per garantire tale immunità al personale delle forze armate Italiane. LIndia aveva, infatti, anche prima dellincidente della Enrica Lexie, respinto la richiesta Italiana di stipulare un accordo per lingresso, permanenza o transito dei loro reparti di protezione navale attraverso lIndia, in quanto lo stesso non è consentita dalla legislazione indiana.

Pertanto, signor Presidente, è molto chiaro da un breve riassunto di questo caso che
non vi era alcuna collisione, alcun incidente di navigazione, per poter applicare l'articolo 97 attribuendo la competenza allo Stato di bandiera. Inoltre non c'era nessun attacco di pirateria o minaccia che potrebbe giustificare l'uccisione di due pescatori indiani in modo da ottenere l'applicazione della Convenzione e quindi la giurisdizione, prima facie, di un tribunale arbitrale (di cui allallegato VII della Convenzione).

Signor Presidente, l'India è orgogliosa della sua adesione ai principi di legalità e del suo sistema giudiziario che dà l'accesso alla giustizia, garantisce un giusto processo e pari opportunità per tutti di fare valere i propri diritti. Nel corso degli ultimi tre anni, l'Italia ha beneficiato di questo processo. I Tribunali indiani hanno agito con la massima correttezza nei confronti dellItalia e dei due imputati miliari, nonostante siano stati invasi da numerose istanze, ritardi e inconsistenti richieste da parte loro. Sarà chiaro dalla successiva esposizione di parte indiana come l'Italia ha utilizzato il sistema giudiziario indiano a suo vantaggio e ora si lamenta dello stesso sistema per presunti ritardi e mancanza di giurisdizione.

LIndia ed i tribunali indiani hanno anche fatto di tutto per facilitare le condizioni di vita dei militari, molto più di quanto sarebbe stato accordati ad un civile che avesse ucciso due persone inermi con armi da fuoco. Questo sarà esposto con maggiori dettagli dal professor Pellet.

Signor Presidente, l'India ha legittimi timori sulla capacità dell'Italia di mantenere le sue promesse, avendo tentato due volte in precedenza di rinnegare la parola. Una prima volta, lItalia ha tentato di violare la garanzia fornita alla Corte Suprema indiana ed ha ufficialmente informato l'India che i militari, autorizzati a tornare in Italia per quattro settimane per esercitare i loro diritti di voto, non sarebbero tornati. Come detto, hanno fatto ritorno, ma solo dopo intensi sforzi diplomatici perseguiti dal governo indiano.

In seguito, l'Italia in realtà ostacolato l'inchiesta violando la promessa di far tornare gli altri quattro militari a bordo dellEnrica Lexie per l'investigazione, e molto più tardi li ha resi disponibili a testimoniare solo tramite videoconferenza. Cè una modalità nella condotta italiana che lIndia osserva seriamente e quindi ha legittime preoccupazioni per quanto riguarda la misura in cui l'Italia può essere attendibile a mantenere i suoi impegni.

India e Italia sono stati impegnati su questo tema attraverso i canali diplomatici.
La posizione dell'India è stata coerente durante tutta tale attività volendo una rapida soluzione della questione in modo da non gettare un'ombra sopra gli amichevoli rapporti tra i due paesi. A tal fine, l'India ha sempre esortato l'Italia a partecipare al processo giudiziario in India per far progredire le cose, e non ritardare o distogliere il processo dalla corte speciale.

LIndia ha più volte garantito al governo italiano un processo rapido, indipendente, libero e giusto per i militari italiani in India, che tenga conto di tutti gli aspetti legali sollevati da parte italiana, compresa la questione della competenza.

Particolare attenzione è stata presa per assicurare l'Italia che i militari sarebbero stati trattati in modo equo e con dignità.

LIndia ha anche sopito le preoccupazioni dell'Italia sul quantum della pena con la garanzia che, se riconosciuta la colpevolezza, la pena di morte non sarebbe stata applicata agli imputati.

Questa è stata, signor Presidente, sempre la posizione dell'India fin dall'inizio di questo caso e lItalia ne è consapevole. Nulla è cambiato o ha acquisito urgenza particolare di recente per lItalia, per ora adire questo tribunale per la prescrizione di misure provvisorie in attesa della creazione di un tribunale arbitrale.

I miei colleghi discuteranno le questioni di cui sopra in modo più dettagliato e dimostreranno che non vi è assolutamente alcuna giustificazione nella richiesta italiana di misure provvisorie. Il Tribunale Arbitrale che deve essere costituito non sarebbe competente in questo caso e non ci sarete imminente urgenza che richieda misure provvisorie da parte di questo Tribunale pendente la formazione del Tribunale arbitrale.

Prima di illustrare il resto delle memorie dell India, vorrei menzionare un punto ulteriore. L'Italia ha fatto riferimento a circostanze di natura medica e umanitaria. In questo contesto, vorrei chiedere al Tribunale di ricordare la maggiore perdita, trauma e sofferenza delle famiglie dei due pescatori indiani che sono stati uccisi. La loro perdita, signor Presidente, è permanente e irreversibile. Sono ancora in attesa della giustizia che è stata ritardata dalla intransigenza dell'Italia.

Signor Presidente, il resto delle memorie indiane sarà così presentato.
In primo luogo, il Procuratore Aggiunto Generale d'India fornirà una panoramica del caso e dei procedimenti giudiziari in India che coinvolgono l'Italia ed i militari e presenterà la verità dei fatti.

Il professor Alain Pellet tratterà la materia oggetto della controversia e la domanda di competenza e la sua ammissibilità. Egli dimostrerà che la esposizione italiana delloggetto del presente caso è viziata e fuorviante in diversi modi e lascia forti
dubbi sulla competenza del tribunale arbitrale e presenta altri elementi che confermano che la richiesta italiana è irricevibile.

Il Signor Rodman Bundy si occuperà anche delle questioni di competenza e della ricevibilità e proverà che in questo caso non c'è né alcuna urgenza né alcun rischio di danno irreparabile ai diritti dell'Italia.

ll professor Alain Pellet tornerà sul podio per dimostrare che questo Tribunale
non può prescrivere la seconda misura provvisoria richiesta dallItalia.
Egli dimostrerà che non vi è alcuna urgenza, per non parlare della situazione di emergenza "aggravato" che larticolo 290 (5) richiede. Egli quindi dimostrerà che il secondo provvedimento provvisorio necessariamente pregiudicherebbe il merito della causa e pregiudicherebbe in maniera irreversibile i diritti dellIndia.

Chiedo al tribunale di chiamare il Procuratore Generale Aggiunto, Sig. P.S.
Narasimha, per la sua esposizione.

IL PRESIDENTE: Grazie, sig.ra Chadha. Ha facoltà di parola l'onorevole Narasimha.
Vorrei chiedervi di parlare in modo tale che gli interpreti possano seguirvi.


MR NARASIMH: Signor Presidente, onorevoli membri di questo Tribunale, è davvero un piacere e un privilegio per me comparire dinanzi questo Tribunale nellinteresse della Repubblica dell'India.

Una semplice lettura della richiesta di misure provvisorie seguita dalla istanza presentata dallAvvocato di parte Italiana dimostrerà, purtroppo, che gli argomenti si basano su fatti che sono o incompleti o in alcuni casi imprecisi. Le conclusioni tratte da tali fatti e anche le richieste che sono state avanzate sono in una certa misura un pò lontano dalla verità.

Signor Presidente, credo che i fatti devono parlare da soli. Sarà mio sforzo dimostrare che molte delle domande e delle questioni emerse potrebbero effettivamente essere risolte alla luce dei fatti correttamente esposti. Quali sono questi fatti? Ci sono quattro serie di fatti che sono rilevanti che dobbiamo considerare. In primo luogo, il contesto di fatto in cui l'Italia ha invocato la competenza dell'arbitrato dell'allegato VII nel 2015. La comprensione di ciò, signor Presidente, avrà un impatto diretto sul principio della visione prima facie che questo Tribunale dove avere presente per attribuire la competenza del tribunale arbitrale.

La seconda serie di fatti per noi importanti si riferiscono al sistema giuridico indiano e i rimedi che sono disponibili in diritto ed in particolare la procedura che lItalia ha adottato ed i militari hanno adottato di volta in volta. Questo racconto fattuale getterà molta luce su una questione importante che deve essere considerato che si riferisce all'esaurimento delle vie di ricorso.
Un terzo importante elemento fattuale che nella mia opinione è anche necessario approfondire ed affrontare riguarda i fatti veri e corretti sulla base dei quali si potrebbe attribuire colpa ad una parte in particolare e affermare che è per questa ragione che si è verificato il ritardo. Questo panorama fattuale avrà implicazioni sulla questione relativa all'urgenza o allequità, forse, di quello i miei dotti amici hanno chiesto.

Infine, l'altra dato di fatto che è necessario per noi prendere in considerazione è lo sfondo in cui i militari si sono avvicinati alla Corte Suprema dell'India per
il deferimento del procedimento oltre al fatto che la Corte Suprema ha sospeso il procedimento dinanzi al Tribunale speciale. Questi aspetti e questo fatto in particolare avranno di nuovo una connessione con le due istanze presentate dallItalia di fronte a questo Tribunale.

Il fatto fondamentale è che il 15 febbraio 2012 due militari italiani a bordo della naveEnrica Lexie hanno sparato a un natante indiano. Questo incidente è costato la vita a due preziosi pescatori innocenti. Successivamente le indagini hanno rivelato che i colpi di arma da fuoco non erano giustificati da alcuna ragionevole convinzione di pericolo per la vita o la proprietà /o addirittura che siano stati sparati per legittima difesa. Il mio collega anziano, il professor Alain Pellet, tratterà questo aspetto in modo più dettagliato.

Signor Presidente, in termini semplici, due pescatori disarmati del mio paese sono stati uccisi senza alcuna colpa loro e, quindi, il governo indiano, o, se è per questo, qualsiasi paese civilizzato del mondo, avrebbe il dovere di indagare, investigare, e provare l'imputazione, naturalmente, attraverso un processo legale, che è regolato dalle regole del diritto e, molto importante, sono d'accordo con i miei amici, sui principi della giustizia penale.

Vediamo ora la sequenza di azioni adottate subito dopo l'incidente. Avuta notizia dell'incidente, lo Stato del Kerala, una dei ventinove stati membri che compongono la Federazione indiana, ha condotto un'indagine ed è arrivato ad una prima conclusione della avvenuta commissione di un reato. Questa conclusione ha portato alla presa in custodia giudiziaria dei due militari il 19 febbraio 2012. (I militari Italiani Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sono stati arrestati dalla polizia dello Stato del Kerala il 19 febbraio 2012).  Dopo larresto, lItalia ed i militari hanno adito la suprema corte dello stato del Kerala, lAlta Corte, contestando la giurisdizione dello Stato del Kerala.

Ciò che è interessante, signor Presidente, è che la contestazione di fronte allo Stato del Kerala si fondava sul fatto che lo Stato non avrebbe avuto competenza in quella materia e che solo l'Unione indiana avrebbe avuto giurisdizione per investigare. Inoltre, istanze sono state fatte per quanto riguarda l'immunità e la mancanza di giurisdizione. L'Alta Corte ha ascoltato la questione in dettaglio e ha pronunciato la sentenza. Ha accettato completamente la tesi dellItalia su alcuni aspetti della questione. Sulla questione dell'immunità, lAlta Corte ha affermato che non è invocabile nel caso di morte di una persona. Riguardo alla competenza l'Alta Corte ha anche affermato la competenza in materia del governo Statale. Ha inoltre disposto libertà provvisoria in più di una occasione.

La sentenza della Corte Suprema è stata impugnata in appello di fronte alla Corte Suprema dellIndia. Nella Corte Suprema dell'India, a parte l'appello che era stato presentato, questa volta hanno anche presentato una istanza scritta, una istanza che è stata presentata direttamente alla Corte Suprema invece di un appello. Listanza scritta e l'appello sono stati esaminati insieme. La questione è stata sentita in dettaglio e la Corte Suprema ha emesso il proprio giudizio.

Tre conclusioni molto importanti sono stati raggiunte dalla sentenza dell'Alta Corte. la prima conclusione è che la richiesta fatta a nome di l'Italia è stata accettata. Il Supremo Tribunale ha dichiarato la completa incompetenza dello Stato del Kerala. Poi la Corte ha affermato:
Siamo d'accordo con lo stato del Kerala e riteniamo che la competenza per indagare e giudicare sul caso sia soltanto dellUnione dell'India.

Questo è un aspetto che era molto importante per la Corte in considerazione del fatto che trattavasi di un incidente insolito, che si è verificato nel nostro paese, e se li avessimo sottoposti ai nostri tribunali penali regolari ci sarebbe voluto molto tempo. La Corte Suprema era preoccupato per questo aspetto. La Corte Suprema ha informato il Governo ed ha dichiarato:

Chiederemo per questo caso l'istituzione di un tribunale speciale per esaminare e giudicare questo caso.

Ha anche considerato una delle istanze presentate, cioè che lUnione Indiana e la Repubblica dellIndia non hanno competenza  per giudicare il caso.

In considerazione delle conclusioni che erano state raggiunte presso l'Alta Corte, che era giunta alla conclusione che vi fosse la competenza per il governo statale, cerano alcuni fatti che dovevano essere verbalizzati tra le prove. Così la Corte Suprema ha detto:

Vi permetteremo di sollevare tale istanza dinanzi alla Corte speciale che è stata costituita ed il Tribunale speciale può entrare nel merito e decidere la questione se l'India sia competente o non abbia giurisdizione. Prima che lo faccia, sono necessarie le prove. Subito dopo la presentazione della prove, potete presentare la richiesta  e la Corte potrebbe anche ritenere che non vi sia alcuna competenza per l'India per giudicare la materia.

Signor Presidente, è evidente dalla sentenza della Corte Suprema che l'Italia ebbe ragione nel sostenere la mancanza di giurisdizione dello Stato del Kerala, e aveva anche ritenuto che la questione della competenza potesse nuovamente essere sollevata di fronte al Tribunale speciale, dove potrebbe anche dimostrarsi che l'India non aveva alcuna giurisdizione sull'incidente. Due anni e mezzo più tardi dopo che la questione è stata tenuta aperta, l'Italia ed i fucilieri di marina si sono rivolti con la medesima istanza davanti al tribunale costituito ai fini all'allegato VII. Questo tribunale sarebbe sicuramente


Quest'ultimo dovrà necessariamente considerare la questione di chi ha veramente la competenza, se l'India ha totale competenza, problema che l'Italia ha cercato di lasciare aperto, al fine di discuterne
in particolare; la Corte Suprema ha accettato ed ha lasciato spazio per questo.

Molto è stato detto a proposito del Tribunale Speciale, che è stato costituito. E sicuramente un motivo di preoccupazione per chi non è a conoscenza del sistema legale indiano. Che cosa sono questi tribunali speciali? Siate certi, signor Presidente e Onorevoli Membri di questo Tribunale, che un tribunale speciale non è un tribunale che è per la prima volta costituito. Tribunali speciali sono tribunali designati. Tribunali chiamati a trattare e giudicare rapidamente le questioni sono individuati tra i tribunali esistenti del paese, ed a tale tribunale un caso particolare è assegnato, e il dotto giudice di tale Corte è chiamato a risolvere la controversia tra le parti. È assolutamente costituzionale e ciò che è molto più rassicurante in un caso di questo tipo è che questo è un tribunale composto e tenuto a seguire la procedura penale come indicato dalla Corte Suprema, tutte le disposizioni valgono anche per questa corte e non vi è quindi nessuna vera differenza tra un tribunale speciale e un tribunale penale ordinario del nostro paese.

Immediatamente subito dopo la sentenza della Corte Suprema, il Governo ne ha rispettato le indicazioni. Un Tribunale speciale è stato costituito il 15 aprile
2013. Il Governo ha nominato un procuratore indipendente. Il Governo ha altresì affidato la questione ad un organismo indipendente chiamato Nazional Investigation Agency, la NIA. Immediatamente sono stati fatti passi presi, la costituzione ha avuto luogo e il procedimento giudiziario speciale avrebbe potuto iniziare il 15 aprile 2013. Questo tribunale sarebbe un tribunale completamente dedicato al caso. Parlando come avvocato con responsabilità di corte, non ci sarebbero voluti preso più di cinque o sei mesi, in quanto l'approccio che lIndia ha preso nei confronti di questo incidente non era conflittuale. Era costretto a trattare la questione e assicurare alla giustizia la situazione di fatto qualunque fosse. Invece, abbiamo oggi una situazione per cui  il procedimento dinanzi al Tribunale speciale non ha mai avuto luogo.

Questa è la seconda parte del problema che ho sottolineato: come è potuto accadere che un Tribunale speciale, costituito il 15 aprile 2013 fino ad oggi non ha preso alcuna decisione e non ha risolto la controversia tra le parti?
I seguenti fatti dimostreranno come, invece di partecipare al procedimento che doveva svolgersi dinanzi al Tribunale speciale e consentire al Tribunale speciale di pronunciare la sua decisione sulla giurisdizione dellIndia, dopo la registrazione delle prove come passo preliminare, l'Italia ed i fucilieri di marina invece hanno scelto di adottare una tattica di deposito di multiple istanze che hanno portato l'intero procedimento giudiziario a un punto morto.

Nel frattempo, anche se le istanze erano state depositate presso la Corte Suprema, la National Investigation Agency ha proseguito la sua inchiesta. Ha iniziato la sua investigazione e ha cercato di raccogliere le dichiarazioni dei testimoni dellincidente. Larmatore che hanno onorato l'impegno assunto davanti alla Corte Suprema al momento del rilascio della nave da parte della Corte Suprema, ha messo a disposizione sei membri dellequipaggio e le loro dichiarazioni sono state raccolte. È facile dire che la registrazione delle deposizioni prese in videoconferenza non èß stato un problema per quanto riguarda i fucilieri di marina italiani, ma questo è stato possibile solo dopo ripetute richieste. LIndia aveva chiesto allItalia di garantire la presenza dei quattro militari italiani come da loro promesso alla Suprema Corte. L'ordinanza della Corte Suprema in particolare ha menzionato l impegno assunto dallItalia al tempo dellinchiesta:

Quando le dichiarazioni di questi testimoni dovranno essere raccolte, ci impegniamo a far tornare i fucilieri di marina.

La Corte ha raccolto tale dichiarazione e consentito alla nave di lasciare la costa del nostro paese.

A questo punto, dopo che lIndia ha ripetutamente richiesto il ritorno dei testimoni per dire quali erano state le armi utilizzate al momento dell'incidente, dire che e testimoniante potevano essere registrate in videoconferenza è facile col senno di poi. Lintera indagine è stata in fase di stallo a causa di tale rifiuto, e la NIA non ha avuto altra scelta che registrare infine le dichiarazioni di questi testimoni in videoconferenza.

Vi è un altro sviluppo molto importante che ha avuto luogo. Signor Presidente, è anche importante notare che, anche prima che il NIA si facesse carico delle indagini, l'Italia e i fucilieri di marina hanno nuovamente adito la Corte Suprema chiedendo che la NIA non indagasse sul caso. Se posso ora chiederei a questo onorevole Tribunale di permettermi di fare riferimento alla scheda 1 del vostro dossier, paragrafo 5, è l'ordine della Corte suprema in considerazione della loro richiesta.

Mr Rohatgi - il consigliere dei fucilieri di marina e del governo - ha sostenuto che dal momento che la Nazional Investigation Agency poteva solo provare i reati a lei attribuiti dalla Legge, l'inchiesta non poteva in alcun modo essere condotta dalla NIA sotto la Legge NIA del 2008.

Paragrafo 6

Dopo aver ascoltato il procuratore generale per l'India e il sig Mukul Rohatgi per i richiedenti, non vediamo il motivo per cui questa Corte dovrebbe essere chiamata a decidere se l'agenzia debba condurre l'indagine. Lindicazione data nella nostra decisione in data 18 gennaio 2013 aveva lo scopo di determinare se i tribunali del Kerala o i tribunali indiani o anche i tribunali italiani avessero la giurisdizione nel caso dei fucilieri di marina italiani. Non era nostro desiderio che ad una Agenzia particolare dovessero essere affidate le indagini e adottare ulteriori misure in relazione ad essa. Quando abbiamo richiesto l'istituzione di un tribunale speciale, la nostra intenzione era che il governo centrale affidasse in primo luogo l'indagine ad un'agenzia neutrale, e poi a un tribunale dedicato competente a condurre il processo.
Poiché il necessario è stato fatto per designare un tribunale con giurisdizione sul caso, il Governo centrale sembra aver preso le misure appropriate, secondo le istruzioni della nostra sentenza del 18 gennaio 2013. Spetta al governo centrale a prendere una decisione in merito.

Il successivo paragrafo, in paragrafo 7, è importante.

Se c'è un errore giurisdizionale da parte del governo centrale a questo proposito, gli imputati saranno ancora in grado di sollevare la questione di fronte al tribunale appropriato.

Seguendo le indicazioni fornite dalla Corte Suprema, sono stati in grado di garantire che si possa in realtà porre questa richiesta davanti al tribunale speciale.

Come indicato in precedenza, con il completamento delle indagini da parte del NIA, i fucilieri di marina hanno di nuovo adito la Corte Suprema nel gennaio 2014 allo scopo di impedire alla NIA anche di formulare laccusa in tribunale. Nel frattempo, l'Italia ha anche chiesto allIndia di escludere che laccusa fosse formulata in base alla legge speciale chiamata Legge per la Repressione delle Attività Illecite (SUA Act). Il governo ha accettato la richiesta e ha escluso lapplicazione della legge SUA, il che dimostra che il governo ha preso una posizione molto giusto e liberale verso la richiesta fatta per conto dei fucilieri di marina. Questo è stato seguito da un dichiarazione giurata da parte dell'Unione dell'India e una dichiarazione del procuratore generale alla Corte. La Corte Suprema, in risposta a questa domanda, ha approvato un ordinanza il 26 febbraio 2014, che trovate alla scheda 2, una brevissima ordinanza. Richiedo a questo onorevole Tribunale a guardare la prima pagina di questa ordinanza:

Una dichiarazione giurata è stata presentata oggi a nome dell'Unione indiana, la stessa è presa verbalizzata. Secondo la deposizione, l'Unione Indiana ha accettato il parere del Ministero della Giustizia, secondo cui nei fatti e nelle circostanze del caso, le disposizioni della legge SUA sono applicabili in questo caso. È stato inoltre affermato che saranno prese misure adeguate per assicurare che la formulazione dellaccusa rispecchi il parere preso dall'Unione indiana.

E così che la formulazione dellaccusa è stata sospesa, perché c'era unobiezione sulla applicazione di tale legge.

In questo senso non ci sono obiezioni da Shri Mukul Rohatgi, consigliere anziano che rappresenta il richiedente. Il rappresentante la Repubblica d'Italia non aveva alcuna obiezione a questo problema. Tuttavia ha sollevato la questione che, alla luce del parere espresso dal Ministero della Giustizia e la sua accettazione da parte dell'Unione indiana,  la NIA sarà priva dell potere di indagare e perseguire il richiedente o presentare laccusa. Il Procuratore Generale ha contestato questa posizione.

La parte successiva è importante.

Alla luce della precedente ordinanza ... realizzata da un gruppo di tre giudici di questo tribunale ... e sui fatti, è auspicabile sentire le parti su questo punto, che è puramente una questione di diritto. Tuttavia, per soddisfare i criteri tecnici, Mr Mukul Rohatgi, consulente anziano, ha detto che voleva presentare una richiesta in tal senso.

Hanno sollevato la presente richiesta circa la capacità della NIA di indagare sulla questione. La Corte ha permesso loro di presentare tale domanda. La questione è stata sospesa. Queste tre ordinanze che ho mostrato a questo onorevole Tribunale e la narrazione dei fatti portano alla luce il successo ottenuto dallItalia avendo sollevato la causa dinanzi alla Corte Suprema. Essi sono: la competenza a indagare e perseguire spetta all'Unione indiana e non allo Stato del Kerala; la questione relativa al difetto di giurisdizione della Repubblica dell'India è mantenuta aperta e ora deve essere discussa dinanzi al giudice speciale, che potrebbe benissimo sostenere che l'India non è competente; lItalia potrebbe anche contestare la competenza della NIA davanti al Tribunale Speciale.

Alla luce di queste tre ordinanze, l'Italia non potrebbe avere alcun risentimento, e tutto ciò che rimaneva per l'Italia era procedere con l'udienza dinanzi al Tribunale speciale.

Purtroppo, però, ora i fucilieri di marina hanno adito la Corte Suprema Indiana ed hanno aperto  un nuovo caso (Petizione scritta n 236/2014) con richieste simili a quelli che vengono sollevato davanti al tribunale arbitrale. La corte suprema ha sentito i fucilieri di marina e, su loro richiesta, ha approvato un ordinanza del 28 marzo 2014, che ha notificato all'Unione dell'India e anche concesso completa sospensione del processo davanti al Tribunale speciale. A causa di questa ordinanza i procedimenti dinanzi al Tribunale speciale sono giunti a un punto morto.

Il mio collega Rodman Bundy si occuperà di questa petizione scritta in dettaglio.

Signor Presidente, come conseguenza di questa ordinanza, l'intero procedimento di fronte al tribunale è stato tenuto in sospeso. Questa sospensione del procedimento del Tribunale Speciale ancora continua, ed il risultato è che il meccanismo di attuazione della legge è stato completamente bloccato. Di conseguenza, le accuse formulate dalla NIA sono state
tenute in sospeso e il Tribunale speciale, che è soggetto agli ordini della Suprema Corte, non è stato in grado di procedere ulteriormente nel suo procedimento.

Questo è il contesto di fatto, nella mia presentazione rispettoso, che getta luce su due affermazioni molto importanti fatte dai miei dotti amici. Uno è che le accuse non sono state depositate; ciò è inaccettabile per una società civile. La seconda cosa derivante dai fatti è che il motivo del ritardo, il motivo per cui i tribunali e le istituzioni come la NIA non hanno presentato le accuse fino al termine dell'indagine è attribuibile all'Italia ed ai fucilieri di marina, che  sono intervenuti nel corso della procedura.

Posso capire una situazione in cui, in un caso pendente dinanzi al giudice, la
decisione non è intervenuta. Questo è chiaramente un caso in cui per il loro intervento, le loro richieste e le loro azioni, la Corte è stata chiamata a emettere ordinanze di volta in volta per impedire la prosecuzione dellindagine.

Questo è un aspetto della questione. Svolgerò ora un altro aspetto che è stato toccato sulla base del fatto che l'India avrebbe dovuto adottare un comportamento umanitario.

Quando i due fucilieri di marina hanno chiesto alla Corte Suprema un permesso per tornare in Italia per poter votare, la Suprema Corte ha esaminato l'istanza ed ha concesso loro il permesso di tornare in Italia per quattro settimane e successivamente tornare.

La successiva richiesta è stata fatta alla Corte Suprema quando unistanza è stata presentata nellinteresse del signor Latorre chiedendo l'autorizzazione del tribunale di partire per l'Italia per motivi di salute. Quando la Corte Suprema ha chiesto il parere del Governo in relazione allallentamento delle condizioni della cauzione, io mi sono presentato ed ho rappresentato il governo a quel tempo. Il Governo mi ha chiaramente incaricato di rispondere che non eravamo contrari alla richiesta, soprattutto quando un uomo è malato, perché ci sarebbe dovuta essere obiezione? Ho riferito lopinione del mio governo alla Corte e non c’è stata altra decisione in materia. Non c’è stato accertamento se ciò fosse vero o meno. Non era necessario entrare nel merito della questione e nel merito dei documenti che provavano lo stato di salute. Non avevamo preoccupazioni a tale proposito. Laffermazione che non stava bene era per noi sufficiente. Non avevamo bisogno di andare oltre. Noi abbiamo accettato la sua dichiarazione per vera e detto che se non era in buona salute aveva il diritto di andare allestero e avere cure. Tale ordinanza è tra i documenti. Essa riflette chiaramente la dichiarazione da me rilasciata che non avevamo nulla in contrario affinché lasciasse il paese.

Signor Presidente, anche prima della scadenza dei quattro mesi concessi dalla Suprema Corte il sig Latorre ha chiesto una estensione per un ulteriore periodo di quattro mesi per motivi di salute. Contemporaneamente, un'altra istanza è stata presentata anche a nome del sig. Girone chiedendo che anche lui fosse consentito di tornare in Italia. Può essere vero che la corte non non fosse disponibile ad accettare entrambe, ma la realtà è che entrambe le istanze sono state ritirate. Non c'è mai stata decisione negativa della Corte Suprema in relazione alla concessione del permesso di lasciare il paese.

Il sig Latorre, che era già in Italia, ha fatto una terza istanza alla Corte Suprema per un prolungamento del soggiorno. Questa richiesta è stata esaminata dalla Corte Suprema il 14 gennaio 2015 e una ulteriore proroga di tre mesi della permanenza n Italia è stata concessa al signor Latorre.

Anche per questa udienza cerano 'istruzioni specifica del Governo - e la mia
dichiarazione è stata che non c'era alcuna difficoltà a tale proposito.

Il Sig. Latorre ha poi fatto una quarta istanza subito prima del suo ritorno, chiedendo un'ulteriore estensione della sua permanenza in Italia per motivi di salute e mediche. Questa istanza è stata nuovamente esaminata dalla Corte Suprema che non gli ha negato ciò che chiedeva e ha emanato unordinanza il 9 aprile 2015. Con la stessa ordinanza, la Corte ha anche chiesto di programmare ludienza sulla questione principale.

E in questa fase che una notifica fa riferimento a un tribunale. La Corte ha chiesto perché la questione fosse stata rinviata così tante volte. Tuttavia, non ha posto difficoltà per i motivi di salute.

E in questa fase che siamo stati chiamati, dalla notifica effettuata, dicendo che la questione doveva essere decisa da un arbitrato ai sensi dell'allegato VII.

Questo è il contesto di fatto di prendere in considerazione per la comprensione dei  passi compiuti dallItalia.

Invece di far tornare il sig. Latorre in India, sono state depositate altre due istanze. I miei amici ne hanno riferito in dettaglio.

Unistanza dichiarava che non stava bene, ma che non si  sarebbe dovuto insistere sul fatto che tornasse fino a quando il tribunale non decida sul fatto. La seconda istanza sosteneva che i procedimenti dinanzi ai giudici devono essere aggiornata sine die.

In realtà, il procedimento dinanzi al tribunale non è mai iniziato. Non vi è nessuna udienza perché la Corte Suprema lo ha sospeso. Tale procedimento non andrà avanti. E possibile che non proceda fino all'udienza davanti al tribunale arbitrale perché è la parte italiana che ha avviato questa procedura. Loro hanno richiesto l'arbitrato.

Io davvero non capisco quindi che da un lato questi procedimenti sono pendenti di fronte alla Corte Suprema e poi il processo e tutto è fermo. Poi
questa istanza dice che le udienze sono rimandate fino alla decisione.

E in questa prospettiva che chiedo umilmente che questa onorevole Tribunale dovrebbe guardare la richiesta di misure provvisorie.

Concludo perché altri due oratori dopo di me si occuperanno di importanti  aspetti della questione.

La richiesta di provvedimenti provvisori è in due parti. La prima parte:
LIndia deve astenersi dal prendere misure giudiziarie o amministrative
nei confronti del sergente Massimiliano Latorre e del sergente Salvatore Girone in relazione all'incidente della Enrica Lexie e dallesercitare qualsiasi altra forma di giurisdizione sull'incidente della 'Enrica Lexie.

Questo, a mio avviso, è realizzato dal fatto che la Corte Suprema ha  effettivamente sospeso il caso. Non sarebbe esagerato dire che fino a quando il tribunale non sia stato costituito ed abbia sentito la questione, non vi è alcuna ipotesi che il caso sia ripreso e che ci sia una decisione negativa contro di loro.

La seconda parte si riferisce ai due Fucilieri di Marina. Uno è già in Italia per motivi di salute. Non diciamo che dovrebbe tornare se la sua salute non lo permette. Per quanto riguarda l'altra persona coinvolta, questo è l'unico richiesta odierna; il resto è stato realizzato. Quindi, immagino, che il governo della Repubblica indiana, che sta cercando di perseguire il caso e trovare la verità della questione e di come questo incidente si è verificato e chi ne è responsabile, ha il diritto di vedere il procedimenti arrivare alla loro conclusione logica.

Signor Presidente, con il suo permesso chiedo che Alain Pellet prenda la parola.

IL PRESIDENTE: Grazie, signor Narasimha. Ha facoltà di parola l'onorevole Alain Pellet.

MR PELLET: Signor Presidente, Signora giudice (purtroppo al singolare), Signori membri della Corte, in questo primo intervento, vorrei tornare sul vero oggetto del caso che ci ha portato qui e che l'Italia ha presentato sotto una luce errata. Dimostrerò che questo non è privo di implicazioni sulla competenza del Tribunale a pronunciarsi sulle misure che lo Stato ha chiesto vengano applicate.

Esaminerò gli altri elementi che dimostrano che il tribunale arbitrale che lItalia chiede di istituire non ha competenza a giudicare il caso che cerca di sottoporgli.

Signor Presidente, mi chiedo se questo tribunale non sia stato in qualche modo indotto fuori strada dal nome che l'Italia ha pensato bene di dare a tale controversia, che intende portare davanti a un tribunale arbitrale ai sensi dell'allegato VII della UNCLOS.

L’”incidente della Enrica Lexie" fa pensare che si tratta di un evento di secondaria importanza, anche se generalmente sfortunato, per citare il dizionario Larousse; mentre gli eventi che hanno dato origine a questo caso, che è infatti molto sfortunato, non sono affatto secondari. Si tratta della morte di due pescatori indiani, il Sig. Ajeesh e il Sig Valentine, membri dell'equipaggio del St. Antony. Potete vedere la nave sullo schermo. Sono  vittime del fuoco irresponsabile delle armi automatiche di due Fucilieri di Marina italiani a bordo della petroliera Enrica Lexie. Potete vedere una foto ora sullo schermo.

Va da sé, signor Presidente, che se si guardano le rispettive dimensioni delle due navi, la Enrica Lexie vince a mani basse, ma l'incidente non ha causato alcun danno di sorta alla petroliera. Sono il S. Antony ed i suoi occupanti che sono stati vittime della sparatoria: due uomini morti; traumi per gli altri nove pescatori; e gravi danni alla nave. In punto di fatto, qui abbiamo a che fare con il caso del S. Antony; e lasciate che nessuno venga a dirci che la realtà dei fatti è impugnabile, nonostante le falsità e le macchinazioni dei Fucilieri di Marina sulla Enrica Lexie. I fatti sono stati confermati dall'indagine approfondita condotta dalla polizia dello Stato del Kerala e poi dalla National Investigation Agency indiana, e dal semplice fatto che l'Italia ha già versato un risarcimento ai parenti più prossimi delle vittime e al proprietario del St Antony. Chi potrebbe pensare che chiunque sano di mente potrebbe considerare il St. Antony una pericolosa nave pirata, in procinto di attaccare Enrica Lexie, una petroliera protetta da filo spinato e da sei membri delle forze armate italiane?

Stando così le cose, signor Presidente, gli imputati non sono ancora stati perseguiti. Il loro processo potrebbe dimostrare che essi non sono responsabili penalmente; o che possono avere il beneficio delle circostanze attenuanti. Tuttavia, essi dovrebbero essere processati per i crimini di cui sono stati accusati, in effetti sulla base di motivi molto plausibili. Si oppongono a ciò e l'Italia pure - l'Italia, che sembra considerare che la presunzione di innocenza implichi l'assoluzione totale.

Signor Presidente, onorevoli membri del Tribunale, tale è il vero oggetto di questo caso, che, a parte il fatto che ha avuto luogo in mare nella zona economica esclusiva dellIndia, ha ben poco collegamento con la legge del mare. Non si tratta di alcuna collisione in mare, come nel caso della SS Lotus e non è un incidente di navigazione ai sensi dell'articolo 97 della Convenzione sul diritto del mare. Si tratta delluccisione di due pescatori indiani da parte di due cittadini italiani.

Ai sensi dell'articolo 287 della Convenzione, questo tribunale, come quei tribunali costituiti ai sensi dell'allegato VII o la Corte internazionale di giustizia, sarebbe competente a pronunciarsi su una controversia solo se tale controversia riguarda l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione.

Non basta limitarsi a recitare una lunga litania di disposizioni della convenzione che potrebbero avere qualche tenue connessione con i fatti del caso di specie, come Sir Michael e il professor Tanzi hanno fatto questa mattina, per stabilire la giurisdizione del tribunale. La vera questione è sapere se la controversia tra le parti rientra in una o più disposizioni della Convenzione. A prima vista questo non è il caso, se ci si concentra sul vero oggetto della controversia. In effetti, la Convenzione non prevede la situazione che è davanti a voi, e questo mette seriamente in discussione la competenza del tribunale arbitrale che l'Italia chiede di istituire, e, indirettamente, la vostra stessa giurisdizione, illustri membri del Tribunale.

Per sostenere il contrario l'Italia si basa sulla dichiarazione interpretativa che ha fatto quando ha firmato la convenzione:

I diritti e la giurisdizione dello Stato costiero in tale zona non includono il diritto di avere notizia di esercitazioni militari o manovre o per per autorizzarle.

[NB nella versione francese si legge:
Inoltre, nella dichiarazione interpretativa resa allatto della ratifica della Convenzione, il governo della Repubblica dell'India considera - e cito:

Che le disposizioni della convenzione non autorizzano altri Stati a effettuare nella zona economica esclusiva e sullaltopiano Continentale, esercitazioni militari o manovre, soprattutto se  comportare l'uso di armi o esplosivi, senza il consenso dello Stato costiero].

Non è possibile affermare che l'uccisione di due pescatori indiani ha qualche cosa fare con la lotta contro la pirateria. Il St'Antony non ha niente in comune con una nave pirata, e i pescatori non poteva ragionevolmente essere scambiati per pirati, visto che le due navi erano appena a 100 metri l'una dall'altra, quando la sparatoria ha avuto luogo, soprattutto se i Fucilieri di Marina avevano utilizzato il binocolo, come l'Italia afferma I due Fucilieri di Marina sono le uniche persone che affermano di aver visto armi sul St. Antony.

Questo riferimento alla necessità di combattere la pirateria è quanto più bizzarra in quanto l'India ha trionfato su questo flagello, che, al momento in cui questi eventi hanno avuto luogo, era già stato praticamente debellato nella zona in questione, come si può vedere nella tabella del documento 11 del vostro dossier, che è sullo schermo ora. In ogni caso, è chiaro che al momento non vi era alcuna avvistamento di navi pirata nella regione. Il grafico che potete vedere completamente conferma ciò.

Questo grafico viene dal sito internet della Centre Navale NATO e illustra le diverse segnalazioni e gli attacchi reali che hanno avuto luogo nel corso del 2012.

Come si può vedere dal documento della scheda 12 nella cartella dei giudici, ci sono stati 11 allarmi e una attività sospetta registrati nella regione che si estendeva nel febbraio 2012 dalla costa occidentale dell'India fino alla costa somala, e questa attività, solo sospetta, è evidenziata in blu sulla punta del subcontinente indiano. Che è la regione che è di particolare interesse per noi.

Permettetemi, illustri membri del Tribunale, di attirare la vostra attenzione su due punti specifici. In primo luogo, tale attività sospetta è stata segnalata il 2 febbraio 2012. Nessunaltra attività sospette o atto di pirateria è stato segnalato il 15 febbraio.

In secondo luogo, il grafico conferma che la parte orientale dell'Oceano Indiano al largo della costa indiana era al tempo in cui questi fatti sono avvenuti, praticamente priva di pirati. Naturalmente, occorre essere essere vigili e vigilanza è ancora chiesta, ma questa situazione in nessun modo giustificava particolare nervosismo e certamente non il nervosismo dimostrato dai signori Girone e Latorre.

Signor Presidente, l'Italia non può invocare gli articoli 100 e ss. della Convenzione del 1982 più di quanto possa per larticolo 97. Lo stesso vale per l'articolo 32 della Convenzione. Quello è l'unico articolo relativo all'immunità, a parte gli articoli relativi alla immunità delle Autorità e le vostre immunità, eminenti membri del tribunale. L'articolo 32, al quale lltalia non fa riferimento, si riferisce all immunità delle navi da guerra e altre navi di Stato per fini non commerciali. Non stiamo qui parlando di immunità della Enrica Lexie, il che, del resto, non è coperto da questa disposizione, ma dellimmunità che l'Italia reclama per i Fucilieri di Marina che erano a bordo, su cui la Convenzione non dice assolutamente nulla.

Come avete detto nellordinanza del 15 dicembre 2012 nel Caso "ARA Libertad"

in questa fase del procedimento, il Tribunale non ha bisogno di stabilire definitivamente l'esistenza dei diritti rivendicati dall'Argentina e tuttavia, prima di prescrivere misure provvisorie, il Tribunale deve assicurarsi che le disposizioni invocate dalla ricorrente appaiano, prima facie, costituire una base su cui fondare la competenza del tribunale arbitrale dellallegato VII.

Questo richiama la giurisprudenza costante della Corte internazionale di giustizia, che considera inoltre che la fase delle misure provvisorie:

non ha bisogno di risolvere le pretese delle parti [... o] di determinare in via definitiva lesistenza dei diritti che [le parti] vogliono vedere tutelati.

Tuttavia, come Sir Michael e il Professore Tanzi hanno ricordato questa mattina, il Tribunale deve decidere se i diritti rivendicati dall'Italia sul merito e su cui l'Italia cerca tutela, sono plausibili.

Questa pre-condizione per stabilire la giurisdizione del futuro tribunale arbitrale non è verificata prima facie. Come i legali della controparte hanno insistito questa mattina, ogni valutazione più approfondita dai questo tribunale supporrebbe un riesame dei fatti. Un riesame, illustri membri del Tribunale, che avete anche meno diritto di effettuare, dato che non siete giudici di merito. Se lo faceste, invadereste la competenza del futuro tribunale che dovrà decidere in seconda istanza, dal momento che ai sensi dell'articolo 290 della Convenzione

Una volta costituito, il tribunale a cui è stata presentata la controversia può modificare, revocare o confermare queste misure cautelari, agendo conformemente ai numeri da 1 a 4.

Naturalmente, quel tribunale può prescrivere misure cautelari, anche se questo tribunale si è astenuto dal farlo.

Vorrei aggiungere che i molto lunghi argomenti addotti questa mattina dalla parte opposta relative a considerazioni che non hanno praticamente nulla a che fare con la legge del mare è un'altra indicazione - e lo dico con il massimo rispetto - che l'Italia ha adito la corte errata. Assente un reale collegamento alla convenzione, l'iniziativa dellItalia costituisce un abuso di procedimenti legali, un abuso su cui l'India si riserva il diritto, a tempo debito, di richiamare l'attenzione del futuro tribunale arbitrale ai sensi dell'articolo 294 della Convenzione. Purtroppo, illustri membri del Tribunale, tale disposizione non vi da competenza a decidere in tal senso.

Signor Presidente, c'è un altro aspetto che assolutamente esclude prima facie la giurisdizione del tribunale che deve essere istituito in base all'allegato VII - e sul quale sarà ovviamente chiamato a pronunciarsi in via definitiva in questo senso a tempo debito.

Secondo i termini dell'articolo 295 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

Ogni controversia tra gli Stati parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione può essere sottoposta alle procedure previste in questa sezione

- questa è la sezione sulle procedure obbligatorie sfocianti in decisioni vincolanti -

solo dopo che i ricorsi interni sono stati esauriti ove ciò sia richiesto dalla legge internazionale.

Nel caso di fronte a noi due motivi validi richiedono l'esaurimento dei ricorsi interni dal parte dellItalia.

Anche se l'Italia afferma il contrario, in realtà agisce per proteggere i diritti dei suoi cittadini: i due accusati da una parte, e la petroliera battente bandiera italiana Enrica Lexie, dall'altro. Le parole usate dallItalia non lasciano spazio a dubbi. La sua intenzione è chiara nella notifica del 26 giugno, per cui nell'ambito della prima richiesta l'Italia chiede al tribunale di cui all'allegato VII di giudicare e dichiarare che - cito:

LIndia ha agito e sta agendo in violazione del diritto internazionale reclamando ed esercitando la sua giurisdizione sullEnrica Lexie e i due Fucilieri di Marina italiani in relazione con lincidente della Enrica Lexie.

Che l'unico intento sia quello di proteggere i cittadini italiani diventa cristallino quando consideriamo le due misure provvisorie che Italia chiede di prescrivere - e ricordiamoci che le misure provvisorie sono destinate  esclusivamente a preservare i diritti delle parti in causa, su cui l'organo che deciderà nel merito ha competenza. Questi sono i diritti che l'Italia cerca di proteggere.

LIndia si astenga dal prendere o applicare qualsiasi misura giudiziaria o amministrativa nei confronti del sergente Massimiliano Latorre e del sergente Salvatore Girone in relazione allincidente della Enrica Lexie, e di esercitare qualsiasi altra forma di giurisdizione sullincidente della Enrica Lexie.

Questo è la prima richiesta dellItalia.

Qui è la seconda:

LIndia adotti tutte le misure necessarie per garantire che le restrizioni alla libertà, alla sicurezza e al movimento dei Fucilieri di Marina siano sollevate immediatamente per consentire al sergente Girone di tornare e rimanere in Italia ed al sergente Latorre di rimanere in Italia per tutta la durata del procedimento dinanzi al tribunale arbitrale.

Ripeto:

per garantire che le restrizioni alla libertà, alla sicurezza e al movimento dei Fucilieri di Marina siano sollevate immediatamente per consentire al sergente Girone di tornare e rimanere in Italia ed al sergente Latorre di rimanere in Italia.

Avrei potuto anche fare riferimento a ciò che ha detto il professor Verdirame questa mattina e cito:

I Fucilieri di marina, e di conseguenza l'Italia, avrebbero subito irreparabili danni.

E davvero, per usare la nota espressione di Mavrommatis in materia di protezione diplomatica, nella persona dei suoi cittadini" che l'Italia mira a garantire il rispetto del diritto internazionale.

Sono chiaramente i Fucilieri di Marina, sergente Girone e sergente Latorre, che devono essere protetti. Quindi si tratta di protezione diplomatica. Tuttavia, come sappiamo, la tutela diplomatica è soggetta a due condizioni indispensabili. In primo luogo, che i beneficiari della protezione devono avere la nazionalità dello Stato che protegge - questa condizione è soddisfatta - e che i ricorsi interni devono essere stati esauriti. Come il Procuratore Generale ha sottolineato, ciò non è stato.

Lo abbiamo già detto e torneremo su questo argomento. Come la Corte Internazionale di Giustizia ha sottolineato, si tratta di "una regola ben consolidato del diritto consuetudinario" e anche "un principio importante" di quella legge.

Certo, come la ILC ha sottolineato nel suo commento all'articolo 14 dei suoi articoli relativi alla protezione diplomatica, non è sempre facile

decidere se la richiesta è "diretta" o "indiretta" dove viene "miscelata", nel senso che contiene elementi sia del danno allo Stato sia del danno ai cittadini dello Stato.

Tuttavia, nel caso di specie, come dimostrano i passaggi che ho citato dalle memorie scritte dell'Italia, non ci può essere alcun dubbio che il criterio della preponderanza di cui al paragrafo 3 dell'articolo 14 della ILC - lunico criterio con il quale secondo l'ILC la distinzione può essere fatta - è soddisfatta.

La richiesta [qui] è condotta in maniera preponderante sulla base di un danno ad un cittadino.

Qui, come nellaffare ELSI, per esempio,

la materia che colora e pervade tutta la richiesta nel suo insieme, è il preteso danno che [i due cittadini italiani] dicono aver sofferto.

Pertanto, un tribunale arbitrale può esercitare la propria giurisdizione e decidere sulle richieste dellItalia solo una volta che tutte le azioni disponibili per i due imputati sono state esaurite. Ma non sono stati esaurite e non può essere ragionevolmente sostenuto che non sarebbero efficaci, in primo luogo, perché l'India ha una tradizione giuridica di indipendenza e imparzialità che è incontestabile e, in secondo luogo, perché i tribunali indiani hanno evidenziato un atteggiamento straordinariamente benevolo in occasione delle numerose istanze dilatorie presentate dai due accusati e dall'Italia. Se il risultato è stato che le vie di ricorso interne non sono state esaurite, possono solo incolpare se stessi.

Tuttavia, c'è un'altra cosa, signor Presidente, un altro motivo per cui il rinvio ad un tribunale arbitrale è destinato al fallimento. Ciò è dovuto proprio alla strategia giudiziaria che lItalia ha adottato. Infatti, invece di incoraggiare i suoi cittadini ad esaurire i ricorsi interni il più rapidamente possibile, ricorsi che offrono tutte le garanzie desiderate, in modo da essere in grado, se necessario, di esercitare la sua tutela nel loro interesse, la stessa Italia ha condotto azioni presso i tribunali indiani a sostegno delle numerose istanze dilatorie presentate dai propri cittadini.

Signor Presidente, io non ho intenzione di entrare nel dettaglio di questi interventi dell'Italia nei vari procedimenti riguardanti l incidente della Enrica Lexie", o meglio il caso dellomicidio dei due pescatori a bordo del St. Antony, prima di tutto, perché i procedimenti penali di common law sono per me un mistero impenetrabile e anche perché questi tecnicismi hanno poca importanza. I fatti sono i seguenti:

In primo luogo, per tentare di ottenere l'aggiornamento o labbandono dell'azione penale contro i signori Latorre e Girone, l'Italia ha presentato una petizione ai tribunali indiani. Il Procuratore Generale lo ha spiegato e il signor Bundy sta per riparlarne brevemente.

In secondo luogo, tali procedimenti non hanno fatto il loro corso completo: rimangono in sospeso. Questo è in particolare il caso del procedimento dinanzi al Tribunale Speciale; come abbiamo appena sentito dal procuratore generale, questa non è una corte d'eccezione, al contrario di quanto i nostri amici dall'altra parte insinuano. Questo tribunale è competente a pronunciarsi su tutti gli aspetti del caso, anche per quanto riguarda la questione della giurisdizione dei tribunali indiani. Questo è un elemento chiave della questione nel suo complesso e dei procedimenti di cui si tratta in particolare. Permettetemi di riferirmi alla sentenza della Corte Suprema dell'India datata 18 gennaio 2013 che ha trasferito il caso a un tribunale speciale in modo che:

lo stesso venga smaltito rapidamente.

Potete trovare il passaggio rilevante nella scheda 13 del dossier dei giudici. Ne consegue - e sto ancora citando il paragrafo 101 - che:

la questione della competenza dell'Unione Indiana ad indagare sullincidente e per i tribunali indiani a perseguire gli imputato può essere riesaminata.

"può essere riesaminata". E ancora più nettamente al punto 102, che cito:

una volta che la prova è stata raccolta, sarà possibile per i richiedenti sollevare nuovamente la questione della competenza dinanzi alla Corte del procedimento che avrà la libertà di riconsiderare la questione alla luce degli elementi di prova, che possono essere addotti dalle parti e in conformità alla legge.

"che avrà la libertà di riconsiderare la questione alla luce degli elementi di prova".

In terzo luogo, è sia paradossale sia molto deplorevole il fatto che, dopo essere riuscita ad assicurare che si tenesse pienamente conto delle sue preoccupazioni, l'Italia ha fatto tutto il possibile - e apparentemente la procedura giudiziaria indiana offre una serie di possibilità di farlo - per ritardare, in realtà per evitare, la decisione rapida previsto dalla Corte Suprema. E particolarmente deprecabile che l'Italia denigri oggi tali ritardi dei quali l'Italia sola è responsabile.

Sia chiaro, signor Presidente, l'obiezione qui non riguarda il mancato esaurimento dei ricorsi interni - che è un'altra obiezione -, ma il fatto che l'Italia ha scelto di servirsi dei tribunali indiani e ora se ne allontana e cerca di portare il caso a livello internazionale, anche se non c'è alcun nuovo elemento, come ad esempio un dubbio sollevato sull'imparzialità dei tribunali indiani. E il principio di buona fede che è in discussione qui - non vale la pena parlare di preclusione - fondamentale principio di diritto internazionale che non si può avere sia caldo che freddo.

Ciò significa, nel tipo di situazione che abbiamo davanti, che c'è l'obbligo di non cambiare forum giudiziale. Una volta scelto uno, è necessario attenersi ad esso. Certamente questo non significa che non sarà possibile appello a un altro forum, se questo è consentito. Come molti principi elementari del diritto internazionale, questo può essere detto in latino, in breve,

electa una via

e se si desidera apparire più dotti si potrebbe dire:

Electa una via, non datur recursus ad alteram

che suona particolarmente felice in italiano:

Scelta una via, non è ammesso il ricorso ad unaltra...

Questo principio è più comunemente applicato al diritto degli investimenti, per esempio, che in diritto internazionale pubblico, perché è raro che uno Stato compaia davanti al giudice di un altro Stato, come l'Italia ha fatto, con il rischio di perdere la sua immunità dalla giurisdizione (come l'Italia ha fatto nel nostro caso).

Detto questo, le ragioni di economia processuale e di equità che giustificano l'applicazione del principio dellelecta una via in reti transnazionali sono altrettanto se non più convincenti nelle controversie tra Stati.

Nel caso di specie l'Italia ha scelto di ricorrere ai tribunali indiani. Questi tribunali hanno annunciato la loro intenzione di esaminare la questione della propria giurisdizione o mancanza della stessa a giudicare i due imputati. L'Italia non può ora, senza agire in mala fede, girare le spalle a tali giudici, giudici che l'Italia ha adito, e ora chiede che sia un organo giudiziario internazionale a giudicare, mentre i casi proposti dallItalia sono ancora pendenti in India e non c'è niente - se non fosse per le tattiche dilatorie delle persone interessate e dell'Italia stessa - che dia motivo di pensare che i casi non saranno chiusi in un tempo ragionevolmente breve.

Illustri membri del Tribunale, il caso di omicidio di fronte a voi non può essere risolto mediante l'applicazione della legge del mare, di cui Voi siete i vigili guardiani. E quindi non potete trattare questo caso, non più di quanto possa farlo il tribunale arbitrale la cui costituzione lItalia chiede. Né quel tribunale, né voi avete alcun motivo per prendere il posto dei giudici indiani ai quali l'Italia si è prima rivolta per risolvere la questione che ora cerca di porre davanti a un tribunale internazionale senza aver permesso ai tribunali indiani di pronunciarsi sulla propria giurisdizione o la sua mancanza. In ogni caso -
e questo è un argomento diverso - in quanto è principalmente un caso di tutela dei diritti ed interessi dei signori Girone e Latorre, nessun tribunale internazionale ovunque potrebbe avere giurisdizione in questo momento dato che i ricorsi locali non sono stati esauriti.

Signor Presidente, la competenza prima facie del tribunale arbitrale è ben lungi dallessere stabilita. Per lo stesso motivo, illustri membri del Tribunale, è impossibile per voi esaminare la richiesta italiana di misure provvisorie.

Vorrei ringraziarvi molto per la vostra cortese attenzione. Signor Presidente, il prossimo rappresentante dell'India a prendere la parola, se vorrete dargliela, sarà il signor Rodman Bundy. Grazie.


IL PRESIDENTE: Grazie, signor Pellet. Essendo vicini allinterruzione, non voglio che il signor Bundy inizi per poi essere interrotto, quindi propongo che ci ritiriamo per 30 minuti e ci ritroviamo alle 16:55, quando il signor Bundy avrà la parola.

(breve aggiornamento)

IL PRESIDENTE: Ora inizieremo l'udienza. do la parola all'onorevole Rodman Bundy.


MR BUNDY: Molte grazie, Signor Presidente, distinti Membri del Tribunale. E veramente un onore essere di fronte a voi oggi e rappresentare la Repubblica dellIndia in questo importante caso.

In questa parte della memorie dellIndia, torneremo sulla  irricevibilità delle due richieste che appaiono alla fine dellistanza italiana per le misure provvisorie. Inizierò affrontando la prima richiesta dellItalia, la sua richiesta il Tribunale ordini allIndia di astenersi dal prendere o applicare qualsiasi misura giudiziaria o amministrativa neo confronti dei due Fucilieri di Marina Italiani in relazione allincidente dellEnrica Lexie, e dallesercitare qualsiasi altra forma di giurisdizione su tale incidente. Dopo di me di me, il professor Pellet si occuperà della seconda richiesta dell'Italia, in cui l'Italia chiede al Tribunale di prendere tutte le misure necessarie per garantire che le restrizioni in materia di libertà, sicurezza e movimento dei Fucilieri di Marina, siano tolte immediatamente in modo da consentire ai Fucilieri di Marina di tornare e restare in Italia per tutta la durata del procedimento dinanzi al tribunale arbitrale di cui allallegato VII.

E pacifico che entrambe le richieste dipendono dalla dimostrazione da parte dell'Italia che, come previsto dallarticolo 290, comma 5, della Convenzione, «l'urgenza della situazione lo richiede ".

Così, "urgenza" è una condizione fondamentale per il Tribunale per prescrivere qualsiasi misura provvisoria.

Non mi accanirò sul punto perché la giurisprudenza del Tribunale sulla questione è ben nota. Ciò che vorrei ricordare è che il Tribunale ha messo in chiaro che le misure provvisorie non devono essere prescritte a meno che non ci sia una necessità di scongiurare un rischio reale e imminente che possa essere causato un pregiudizio irrimediabile ai diritti in questione prima della decisione definitiva.

La Camera Speciale lo ha recentemente ribadito nel caso Ghana/Costa dAvorio.

Vi è un ulteriore elemento riferito al concetto di urgenza che emerge dallarticolo 290, al comma 5. Normalmente, non dovrei menzionarlo ma il modo in cui lItalia ha gettato le proprie richieste di provvedimenti provvisori, rivela che allItalia è ignaro il punto, nonostante il tentativo di Sir Michael di porre rimedio ai danni di stamattina.  Mi permettiate di disporre le dichiarazioni dellItalia sullo schermo così da poterle vedere (anche voi).

Il Tribunale osserverà che, rispetto alla prima presentazione dellItalia, lItalia non pone alcun limite di tempo alla sua richiesta. LItalia cerca semplicemente un provvedimento generale del diritto indiano di adottare o eseguire qualsiasi misura giudiziaria o amministrativa contro i due marines o altra forma di giurisdizione per laccaduto.  Se guardiamo alla seconda presentazione dellItalia, essa chiede che le restrizioni sui marines siano immediatamente revocate

per tutta la durata del procedimento dinanzi al Tribunale di cui allallegato VII della Convenzione.

Presumibilmente, la prima presentazione dellItalia dovrebbe essere anche letta come una richiesta di provvedimento provvisorio sino al momento in cui il Tribunale di cui allallegato VII della Convenzione rende la sua decisione finale, sebbene lItalia nella sua prima presentazione non lo dica specificatamente; essa lascia il termine temporale completamente aperto.

Ma non è questo che larticolo 290, al comma 5, dice. Esso prevede che,

in attesa della costituzione di un tribunale arbitrale al quale venga sottoposta una controversia,

questo Tribunale può prescrivere misure provvisorie, e che, 

una volta costituito, il tribunale al quale è stata sottoposta la controversia può modificare, revocare o confermare quelle misure provvisorie

Dato che lItalia ha sottoposto la controversia al tribunale arbitrale di cui allallegato VII della Convenzione con la sua notifica del 26 giugno, ne consegue che vi è un limite temporale alla durata di eventuali misure provvisorie che possono essere prescritte da questo Tribunale. Analogamente, vi è un elemento temporale alla questione se vi sia una situazione durgenza.
Come il Vostro Tribunale ha affermato nellordinanza riguardante il caso Land Reclamation (Bonifica dei terreni):

lurgenza della situazione devessere valutata tenendo conto del periodo in cui il tribunale arbitrale di cui allallegato VII non è ancora nella posizione di modificare, revocare o confermare quelle misure provvisorie

In altre parole, contrariamente a quanto sostenuto dallItalia, il ricorso a questo Tribunale prima di essere costituito il tribunale arbitrale di cui allallegato VII è una procedura eccezionale. Con rispetto, il Vostro Tribunale non è chiamato a prendere in considerazione alcuna misura provvisoria che rimarrà in vigore per tutta la durata dellarbitrato di cui allallegato VII. Fare ciò significherebbe sconfinare sulla competenza del tribunale arbitrale di cui allallegato VII. Il problema è solo se vi è urgenza alcuna per i prossimi mesi, dopodiché il tribunale arbitrale di cui allallegato VII sarà costituito e sarà in grado di affrontare la questione.

Oltre al requisito di urgenza, larticolo 290, comma 1, della Convenzione stabilisce che una corte o un tribunale può prescrivere le misure provvisorie che ritiene opportune secondo le circostanze per preservare i diritti delle parti in causa in altre parole sono i diritti di entrambe le parti che devono essere preservati.  Ancora una volta, ritengo necessario sottolineare questo punto a causa della natura unilaterale delle richieste italiane. LItalia presuppone di essere lunica parte che dispone di diritti che devono essere preservati. Ciò è stato ripetuto stamattina dal signor Busco quando ha detto che sono in discussione i diritti dellItalia, senza neanche menzionare i diritti che lIndia possiede.

Come vedremo, lIndia ha anche i diritti più fondamentali che devono essere preservati. Dopotutto, come il prof. Pellet ed il rappresentante dellIndia hanno descritto, lintera controversia è sorta a causa dellomicidio di due pescatori indiani innocenti e disarmati al largo della costa dellIndia nella sua zona economica esclusiva. Questo è il fatto chiave, costantemente ignorato dai nostri avversari, che ha dato origine allesercizio della giurisdizione da parte dei giudici indiani sulla questione. LItalia e i suoi marines hanno tratto pieno vantaggio dei diritti che possiedono in quei procedimenti innanzi ai giudici indiani, e sono stati trattati con estrema correttezza da parte della Corte Suprema Indiana.

Laffermazione, purtroppo ripetuta sia da Sir Daniel che dal professor Verdirame, che che non vi sia stato un giusto processo dinanzi ai giudici indiani è tanto offensivo quanto errato. Il Tribunale ha solo bisogno di esaminare il rapporto innanzi alla Corte Suprema dellIndia, che è stato immesso in questi procedimenti al fine di realizzare il carattere irresponsabile delle accuse. Come spiegherò, i marines si sono spinti sino innanzi ai giudici indiani per chiedere alla Corte Suprema dellIndia di pronunciarsi sulla questione della competenza e la loro presunta immunità. Il fatto che solo un mese fa i marines abbiano cambiato idea e chiesto un differimento di tale procedimento, procedimento che loro avevano presentato, è pregiudizievole per i diritti dellIndia a esercitare la giurisdizione cui gli stessi marines avevano ricorso, ed è fatale per la presente domanda di provvedimenti provvisori.

Infine, ovviamente, è ben assodato che la prescrizione di misure provvisorie non è opportuna laddove tenderebbe a pregiudicare i meriti della causa che, in questo caso, sono riservati al tribunale arbitrale di cui allallegato VII.

Come il professor Pellet ed io Vi mostreremo, non vi è alcuna urgenza di sorta che giustifica la prescrizione di misure provvisorie, e nessun rischio reale e imminente che pregiudizio irreparabile possa essere causato ai diritti pretesi dallItalia prima  che il tribunale arbitrale di cui allallegato VII sia in grado di assumere la competenza sul caso. Al contrario, è diritto dellIndia vedere che sia fatta giustizia per i due pescatori morti, vedere che i procedimenti che lItalia e i suoi marines stessi hanno lanciato innanzi ai giudici indiani siano ammessi a seguire il loro corso, e che le famiglie dei pescatori risulterebbero fortemente pregiudicate dalla concessione alla richiesta italiana di far parte nel proseguimento della competenza giurisdizionale indiana nel caso.

Con questa breve panoramica dei principi giuridici che regolano lesame della richiesta italiana, vorrei ora passare ai fatti, perché è solo alla luce delle particolari circostanze del caso che la questione se esiste una situazione di urgenza, nel senso di un rischio reale e imminente che un pregiudizio irreparabile può essere causato ai diritti delle parti, può essere valutata.

Lessenza della rivendicazione italiana si basa sulle seguenti affermazioni: i marines sono stati sottoposti alla giurisdizione dei tribunali indiani per oltre tre anni (richiesta, par. 24); ciò è dovuto a ritardi e complicazioni derivanti dalle azioni dellIndia (richiesta, par. 24); il processo legale indiano non è riuscito in tutto questo periodo ad affrontare adeguatamente la situazione concernente la competenza giurisdizionale per giudicare i marines e la loro presunta immunità giudiziaria (richiesta, par. 25); lIndia ha rifiutato di cooperare con le autorità inquirenti italiane (richiesta, par. 35(d)); e la situazione ha ormai raggiunto un livello di urgenza critica (richiesta, par. 25).

Tali affermazioni sono semplicemente false. Esse si basano su una considerazione altamente selettiva e fuorviante di ciò che è realmente accaduto innanzi ai tribunali indiani e in connessione con linchiesta dellincidente. Qualsiasi ritardo nel processo investigativo e giudiziario indiano, e quindi ritardi nel portare accuse contro i marines italiani dinanzi al Tribunale Speciale, sono interamente il risultato delle tattiche dellItalia e dei suoi marines in costante presentazione di nuovi ricorsi sottoposti innanzi alla Corte suprema indiana, sfidando il diritto della NIA (Agenzia nazionale investigativa indiana) per svolgere le indagini dellincidente, contestando la competenza giurisdizionale del Tribunale Speciale, e impedendo al NIA di fornire loro risultati al procuratore. La ricezione da parte del pubblico ministero che sarà responsabile presso il Tribunale Speciale dei procedimenti della relazione dindagine, che è stata bloccata dalle tattiche dellItalia e dei suoi marines, è una condizione preliminare per la capacità di portare accuse contro i marines. Non c’è stata alcuna mancanza di giusto processo per la mancanza di accuse; la ragione per cui le accuse non sono state portate dinanzi al Tribunale Speciale è perché lItalia e i marines hanno presentato ricorsi bloccando questo processo.

Fermo restando che, la Corte Suprema dellIndia è andata oltre il suo modo di considerare favorevolmente le richieste dei marines, che sia lallentamento delle condizioni di libertà provvisoria, che il professor Pellet affronterà in seguito, o altre forme di aiuto. Lungi dallIndia interferire in presunte indagini dellItalia sulla questione, è stata lItalia che ha ostacolato linchiesta che è stata affidata al NIA, in primo luogo venendo meno ad un impegno solenne fatto per garantire alcuni suoi testimoni chiave gli altri quattro marines che erano di istanza sulla Enrica Lexie che sarebbero dovuti essere disponibili per un interrogatorio in India, e, in secondo luogo, contestando la legittimità delle indagini e linchiesta del NIA.

Ma forse lesempio più eclatante di comportamento abusivo dellItalia si è avuto un mese fa, quando i due marò hanno depositato un ricorso dinanzi la Corte suprema dellIndia per chiedere il differimento di una petizione che loro stessi avevano presentato nel marzo 2014, chiedendo alla Corte Suprema non è vero, non al tribunale arbitrale di cui allallegato VII a pronunciarsi sulla questione della competenza giurisdizionale dellIndia sui marines e se godevano di immunità, e cercando di sopprimere non solo le indagini del NIA, ma anche tutti i procedimenti innanzi al Tribunale Speciale. Tale comportamento il desiderio dei marò di rinviare i procedimenti che loro stessi hanno avviato può eventualmente dare luogo ad una situazione durgenza che giustifica il fatto che la prescrizione di misure provvisorie richieste dallItalia sia rimasta inspiegata dai nostri avversari.

Permettetemi di riassumere alcuni degli elementi chiave della vicenda che lItalia non è riuscita a portare allattenzione del Tribunale, ma che colloca la natura errata della sua richiesta nella giusta prospettiva.

Come lillustre Procuratore Generale Aggiunto ha precedentemente spiegato, nellaprile 2012 lItalia insieme ai due marines ha depositato un atto di citazione (Scrittura no. 135) innanzi alla Corte Suprema dellIndia chiedendo una sentenza con la quale i giudici dello Stato del Kerala, che avevano esercitato la giurisdizione sui marò, non fossero stati competenti, e che lUnione dellIndia che è lo Stato stesso prendesse in custodia i due marines.

Mentre anche la richiesta che lIndia dovrebbe poi consegnare i marò allItalia, ha affermato, come potrete vedere dallestratto della petizione (par.D), che si allega nella scheda 15 delle vostre cartelle, che per lo meno lIndia dovrebbe mantenere la custodia dei marò sino a quando India e Italia non hanno preso una decisione definitiva per quanto riguarda i principi e le immunità giurisdizionali che dovrebbero essere applicati. La domanda è andata poi a richiedere alla Corte Suprema di non approvare ulteriori ordinanze che la Corte ritenga appropriate ai fatti e circostanze del caso.

La Corte Suprema ha accolto favorevolmente queste richieste con unordinanza del 18 gennaio 2013, che è stata rimessa a entrambe le parti oggi (scheda 13). La Corte Suprema ha ordinato che la custodia dei due marò sia trasferita dalla corte del Kerala a quella di Dheli. Ha anche stabilito che, alla luce delle circostanze e delle questioni giuridiche implicate, i tribunali del Kerala non avevano giurisdizione. LIndia è stata dunque orientata dalla Corte Suprema a istituire un Tribunale Speciale, dintesa con il Presidente della Corte Suprema dellIndia, per giudicare la questione. Lindagine dellincidente è stata anche affidata ad unagenzia per essere studiata dal governo indiano.

Come avete udito, nella sua ordinanza, la Corte Suprema ha sottolineato che il diritto dellItalia ad affermare la questione della giurisdizione dinanzi ad un foro adeguato è rimasto preservato. Ciò che andrebbe anche ricordato è che lazione che ha portato alla costituzione di un Tribunale Speciale, ed il trasferimento di custodia dei marò a Delhi, non è venuto dallIndia. È stato il risultato del ricorso che lItalia aveva fatto chiedendo che lIndia assicurasse la custodia a questultima, e che la Corte Suprema non approvi alcuna delle altre misure ritenute appropriate. Così lItalia, nella sua petizione formale alla Corte Suprema, ha lasciato alla discrezionalità di questultima come procedere.

A seguito di questordinanza, lIndia ha preso i provvedimenti necessari per istituire il Tribunale Speciale. Il 1° aprile 2013 viene anche affidata al NIA la responsabilità di condurre lindagine dellincidente, ed è conseguentemente notificata al Tribunale Speciale ed al Procuratore Pubblico Speciale. Tuttavia, fu a questo punto, che nella primavera del 2013, lItalia e i suoi marò hanno intrapreso uno sforzo comune per contrastare il procedimento giudiziario che loro stessi avevano avviato.

In primo luogo lItalia si è rivolta alla Corte Suprema contestando la decisione del governo indiano di affidare linchiesta al NIA. La Corte Suprema ha rifiutato di intervenire nella questione, perché riteneva di aver già dato indicazioni opportune nella sua ordinanza del 18 gennaio 2013. Dopo aver riesaminato la sostanza del provvedimento che aveva dato a suo tempo, la Corte Suprema ha osservato che delle misure sono state adottate ai sensi della propria ordinanza al fine di nominare il tribunale competente il Tribunale Speciale. Con riferimento allindagine, la Corte Suprema ha dichiarato che spettava al governo indiano prendere una decisione in materia con lavvertimento importante che, se ci fosse qualche errore giurisdizionale in materia, i marò accusati potrebbero discuterne innanzi ad un foro adeguato. Ancora una volta, i diritti dellItalia e dei suoi marò sono stati pienamente tutelati.

Durante questo periodo, lItalia pose due ulteriori ostacoli, che hanno ritardato notevolmente il processo investigativo e giudiziario. Il primo ostacolo è stato il rifiuto iniziale dellItalia a onorare il suo impegno a restituire i due marò allIndia dopo che era stato concesso loro dai tribunali indiani di tornare in Italia per quattro settimane, con il pretesto di votare alle elezioni italiane. Questo è (ciò che è) accaduto allinizio del 2013. Il professor Pellet tornerà a quellincidente in un attimo. Il secondo è stato il fallimento dellItalia di essere fedele ad un altra promessa fatta allIndia di far tornare gli altri quattro marines che erano stati di istanza sulla nave nel caso fossero stati necessari nellambito delle indagini dellincidente.

Lasciate che vi spieghi cosa è successo a tal proposito. Nel 2012, lanno in cui ha avuto luogo lincidente, il governo italiano aveva fornito allIndia con una dichiarazione formale, come parte degli accordi per assicurare il rilascio della Enrica Lexie, il suo equipaggio e gli altri quattro marines che erano di istanza sulla nave. Tale dichiarazione alla scheda 16, allegata alle nostre argomentazioni scritte, conteneva il seguente impegno, che è sullo schermo:

La Repubblica Italiana è daccordo a garantire alla Corte Suprema dellIndia che se la presenza di questi marines è richiesta da un qualsiasi Tribunale o in risposta a qualsivoglia atto di citazione emesso da qualsiasi tribunale o legittima autorità, quindi (fatto salvo il loro diritto a contestare la produzione di tali citazioni o la legittimità di qualsivoglia ordinanza),  la Repubblica Italiana deve assicurare la loro presenza presso un tribunale o autorità competente.

Il 10 maggio 2013, il NIA ha inviato una nota al Ministero degli Affari Esteri indiano chiedendo di emettere avvisi allItalia attraverso canali diplomatici per far tornare in India i quattro marines per fornire dichiarazioni in relazione alla fucilazione dei pescatori. Il Ministero ha a sua volta inviato una nota verbale allItalia tre giorni dopo allegandovi le notifiche a testimoniare che erano state emesse dal NIA.

LItalia ha risposto con una nota verbale del 15 maggio 2013. Nella sua risposta, lItalia fa riferimento alla richiesta da parte del NIA ed ha espresso:

la sua volontà e limpegno ad ampliare tutta la possibile cooperazione allindagine, al fine di accertare nel caso i fatti veri e completi, nudi e crudi.

LItalia ha inoltre affermato nella nota che è pienamente impegnata per una conclusione rapida dellinchiesta pienamente impegnata per una conclusione rapida dellinchiesta. Tuttavia, la nota italiana continuava dicendo che lAmbasciata Italiana era stata informata che i quattro marines erano attualmente assegnati a postazioni sensibili e che sarebbe stato difficile rilevarli immediatamente dai loro incarichi al fine di presentarsi per un interrogatorio al NIA. LItalia nella nota ha successivamente proposto delle alternative per interrogare i quattro marines che non comportino il loro ritorno in India.

LIndia ha obiettato con una propria nota verbale del 5 giugno 2013, in cui ha informato lItalia che le sue proposte erano in contrasto con il suo precedente impegno la dichiarazione italiana. La questione è andata avanti e indietro per diversi mesi senza essere risolta. Nonostante la sua precedente garanzia che lItalia deve assicurare la presenza dei marines, e la nota italiana che diceva che i marò non sarebbero potuti essere riconsegnati immediatamente, lItalia rifiutò di muoversi. Eppure, non è credibile che i marines non potessero essere messi a disposizione in nessun momento durante il periodo di sei mesi, da maggio 2013 a novembre 2013. In quelle circostanze, trascorsi sei mesi e non avendo lItalia assolto il suo impegno di garantire la presenza dei marines, il NIA è stato lasciato senzaltra alternativa che interrogare i marines mediante videoconferenza nel novembre 2013. Non solo ha inficiato e ritardato le indagini, ma è venuto in essere un altro esempio di promessa non mantenuta da parte dellItalia.

Stamattina Sir Daniel ha sostenuto che lItalia ha rispettato il suo impegno perché lintervista tramite videoconferenza è una procedura legalmente riconosciuta ai sensi del diritto indiano. Ciò non coglie il punto. LItalia si era impegnata a garantire la presenza dei quattro marines in India. LItalia non ha onorato questo impegno.

Tale andamento dimostra  anche il cinismo da parte dellItalia in relazione allindagine indiana. Nessuna delle note italiane in merito allinterrogatorio dei quattro marines ha mai messo in dubbio lautorità del NIA per la conduzione dellinchiesta. Al contrario, lItalia disse che era impegnata ad una risoluzione rapida delle indagini e alla fine ha permesso ai quattro marines di essere interrogati dagli agenti del NIA mediante videoconferenza. Non cera alcun problema con il NIA per linterrogatorio ai quattro marines e lo svolgimento dellindagine, almeno quando si leggono le note verbali dellItalia durante questo periodo del 2013. Tuttavia, ciò che i nostri avversari non dicono è che allo stesso tempo in cui ciò accadeva, lItalia e i suoi marines contestavano il diritto e lautorità del NIA per la conduzione dellindagine innanzi alla Corte Suprema indiana; e così facendo, era lItalia con i suoi marines responsabile del fatto che non potessero essere avanzate imputazioni ai marines. Le imputazioni sarebbero potute essere presentate solamente dopo che il rapporto investigativo fosse stato sottoposto al procuratore; ma al NIA è stato impossibile presentare tale relazione, perché la questione è stata messa in discussione dallItalia e dai marines innanzi alla Corte Suprema. Tentare di dare la colpa di questa situazione allIndia, come ha cercato di fare questa mattina il consigliere legale, è a mio parere perverso.

Signor Presidente, signori del tribunale, giungo adesso ad un altro elemento critico del procedimento innanzi alla Corte Suprema indiana che le difese italiane scritte hanno evitato di discutere. Si tratta di una richiesta importante che i due marò hanno depositato presso la Corte Suprema nel marzo 2014, e che i due marines hanno successivamente deciso di chiedere alla Corte Suprema di rinviare lesame ad appena un mese fa, il 4 luglio 2015, poco prima che lItalia abbia depositato la sua richiesta per le misure provvisorie. Come dimostrerò,  il modo in cui i marines hanno inquadrato la loro richiesta, e poi 16 mesi più tardi hanno chiesto alla Corte Suprema di rinviarne l'esame, mina totalmente la tesi italiana dellesistenza di una situazione di urgenza con i rischi di danni irreparabili se il procedimento giudiziario indiano non sia ingiunto. I fatti salienti di questo episodio sono i seguenti:

Il 6 marzo 2014, i due marines hanno presentato una petizione ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione indiana davanti alla Corte Suprema. Questa petizione è divenuta nota come Scrittura No. 236. Si tratta di un documento molto importante. Mentre l'Italia non ha ritenuto opportuno produrlo nei suoi atti, il Tribunale troverà una copia depositata sotto lallegato 40 delle deposizioni scritte dallIndia.

Nella petizione, i ricorrenti, i marines, hanno lamentato che fosse passato più di un anno dalla sentenza del 18 gennaio 2013 della Corte Suprema di istituire un Tribunale Speciale, durante il quale lagenzia inquirente, il NIA, non era stato in grado di presentare la sua relazione innanzi a nessun tribunale. Di conseguenza, quanto asserito dalla petizione, i due marines furono arrestati in India senza comunque alcuna accusa contro di loro. Questo è ciò che hanno detto a marzo 2014, e suona piuttosto similare a quello che abbiamo sentito stamani.

Significativamente, lItalia a quanto pare non ha considerato che ciò ha presentato una situazione sufficientemente urgente da giustificare la deposizione di una notifica di cui allallegato VII contro lIndia o una richiesta di misure provvisorie.

Detto questo, ciò che è ancora più sorprendente circa la petizione è laiuto che i due marines hanno chiesto alla Corte Suprema, che troverete nella scheda 17 delle vostre cartelle, che è un estratto della loro petizione ai sensi della Scrittura no.236.

In primo luogo, i firmatari hanno chiesto alla Corte Suprema di dichiarare che lindagine ed il perseguimento della NIA nei confronti dei marò era illegale, invalido e nullo. Questo non era altro che una ripetizione di ciò che lItalia aveva precedentemente presentato alla Corte nel 2013. Tuttavia, la petizione non era riuscita a sottolineare che la ragione per cui il NIA non era stato in grado di depositare la sua relazione fu perché lItalia ne aveva ritardato lelaborazione, rifiutando di rendere i quattro marines disponibili per un interrogatorio in India come lItalia aveva precedentemente assunto limpegno di fare, e perché lItalia e i marò avevano anche prima contestato il diritto del NIA a svolgere le indagini.

Nella petizione i marò hanno anche chiesto alla Corte di dichiarare che la designazione del Tribunale speciale per discutere il caso tramite il Ministero degli Affari Interni era illegale e non competente, e in qualche modo in contrasto con lordinanza della Corte Suprema del 18 gennaio 2013. Ma il Ministero aveva agito nel pieno rispetto delle indicazioni della Corte Suprema di cui a quellordinanza del 2013.

Inoltre, i marines hanno chiesto alla Corte suprema di dichiarare che essi - i marines godevano dell immunità funzionale e sovrana dallessere perseguiti in India, e di conseguenza, di ordinare il loro rilascio.

Permettetemi di sospendere per un momento in modo che il Tribunale possa vagliare il significato di questa applicazione e per le ripercussioni che ha la richiesta dellItalia che il Tribunale precetti lIndia dallesercizio di ogni ulteriore competenza nel caso.

Nella scrittura n.236, i due marò hanno in primo luogo chiesto alla Corte Suprema indiana di annullare, eliminare, lindagine del NIA. Eppure, nel 2013, lItalia aveva detto esattamente il contrario. Nelle sue note verbali allIndia, lItalia aveva garantito allIndia la sua disponibilità e impegno ad estendere tutta la possibile cooperazione nelle indagini in modo da risolvere rapidamente il caso. Un completo voltafaccia.  In secondo luogo, i marò hanno chiesto alla Corte Suprema di pronunciarsi sulla questione se il Tribunale Speciale abbia competenza a giudicare il caso contro di essi. Ora, tuttavia, nel presente procedimento lItalia sta chiedendo al Vostro tribunale di ordinare il contrario: ovvero, che lIndia non eserciti alcuna competenza nel decidere la questione sulla giurisdizione, quando furono gli stessi marines che avevano chiesto alla Corte Suprema di farlo. In terza luogo, i marines hanno anche chiesto alla Corte Suprema di decidere la questione se i marines godessero dellimmunità. Eppure, ancora una volta, nella sua richiesta di misure provvisorie, lItalia sta ora cercando il contrario: che i tribunali indiani debbano astenersi dallesercitare ogni ulteriore giurisdizione su questo caso riguardo a una questione che i marines stessi avevano chiesto al tribunale di decidere. Ciò rasenta la malafede; e certamente non giustifica la prescrizione di misure provvisorie.

Ma non è la fine della storia, perché in risposta alla Scrittura No.236 presentata dai marines il 28 marzo 2014, la Corte Suprema ha ordinato che il provvedimento del Tribunale Speciale sia messo in sospeso in modo che la scrittura possa essere pienamente valutata. Troverete il relativo ordine della Corte Suprema di sospendere il giudizio del Tribunale Speciale nella scheda 3 delle cartelle.

Ad oggi continua così. I procedimenti dinanzi al Tribunale Speciale sono sospesi. Non vi è alcuna prospettiva che la sospensione di tali procedimenti sarà revocata, o che laccusa presenterà i risultati dellindagine del NIA, che era stata bloccata dal ricorso dellItalia e dei marò, che presenterà detto rapporto al Tribunale Speciale o che gli imputati avranno la loro opportunità di rispondere a detta causa. Non vi è alcuna possibilità che ciò accada in un prossimo futuro, e certamente non prima che il tribunale arbitrale di cui allallegato VII sia istituito e funzionante.

La dichiarazione allarmistica di Sir Daniel di stamane che i procedimenti penali contro i marines sono imminenti e che questo abbia cristallizzato la situazione durgenza è del tutto falso. Non si tratta di quale sia la situazione, e non che la situazione è a causa dellItalia e dei suoi marines che abbiano presentato ricorso dinanzi ai tribunali indiani. A parte le tattiche dilatatorie che lItalia e i suoi marines hanno esercitato negli ultimi due anni e mezzo, non c’è alcun rischio che un pregiudizio irreparabile possa essere causato ai diritti dellItalia dal continuo esercizio della giurisdizione da parte delle autorità giudiziarie e amministrative indiane.

E c'è ancora di più. Infatti, su sollecitazione dei marò, l'udienza era stata fissata per il 13 luglio 2015 per ascoltare gli argomenti concernenti la Scrittura No. 236. Il 4 luglio, invece, i marines hanno depositato una nuova richiesta alla Corte Suprema chiedendo alla Corte di rinviare l'udienza a dopo che il tribunale arbitrale di cui all'allegato abbia deciso il caso. In altre parole, dopo aver lamentato dei ritardi e aver presentato una petizione nel 2014, chiedendo alla Corte Suprema dell'India di pronunciarsi sulle questioni di competenza e delle immunità, i marines ora hanno cambiato idea e vogliono che la Corte Suprema si astenga dal giudicare la petizione.

In risposta a questa nuova applicazione, la Corte ha assecondato i marò ancora una volta annullando ludienza del 13 luglio e consentendo a entrambe le parti di depositare atti processuali nel corso delle settimane successive. Ma prima che lIndia potesse presentare anche la propria risposta, lItalia ha presentato la sua richiesta di misure provvisorie innanzi a questo Tribunale.

In breve, la posizione dellItalia è totalmente in malafede. Da un lato, sedici mesi fa i marò hanno chiesto alla Corte Suprema indiana di decidere due delle questioni essenziali del caso: le questioni della giurisdizione e dellimmunità. Dallaltra parte, poco prima che la Corte Suprema fosse convocata per unudienza a riguardo, i marò si sono presentati innanzi a Voi ed hanno dichiarato: No, noi vogliamo rinviare tale procedimento, e lItalia si è presentata con la sua richiesta di misure provvisorie, dicendo che è necessaria uningiunzione in quanto tali questioni dovrebbero essere lasciate al tribunale arbitrale di cui allallegato VII.

Nella sua forma più generosa, queste manovre dimostrano che la tempistica della richiesta italiana per i provvedimenti provvisori è del tutto arbitraria,  e che non v’è alcuna situazione durgenza che giustifichi la prima presentazione italiana. Esaminati con maggiore obiettività, essi costituiscono, in realtà un abuso del processo ed hanno permesso la menzogna dellaccusa italiana che vi sia stato un fallimento del processo giudiziario indiano o in qualche modo lassenza di un giusto processo. Ciò non è assolutamente vero.

Per riassumere la questione dellurgenza con riferimento alla prima domanda, non è cambiato nulla da marzo 2014, che abbia creato una situazione di urgenza. I procedimenti giudiziali del Tribunale Speciale sono stati in sospeso per sedici mesi. Lultima nota diplomatica che lItalia ha inviato allIndia è stata ad aprile 2014. Non c’è assolutamente alcuna prova a sostegno della tesi del consulente legale che fu solamente a maggio di questanno che fu evidente che non è stata possibile alcuna soluzione diplomatica della controversia. Non accadde nulla a maggio per cambiare quello che era stato lo status quo negli ultimi 14 mesi. Inoltre, la recente protesta diplomatica creata per conto dei marò in relazione alla loro richiesta alla Corte Suprema di rinviare unudienza sulle questioni che gli stessi marines avevano presentato, è interamente di loro produzione. La tempistica della notifica italiana così come la sua richiesta di misure provvisorie è quindi del tutto arbitraria; è in contrasto con le richieste che i marò stessi avevano presentato alla Corte Suprema; ed è artificioso asserire lurgenza quando non esiste.

Negli ultimi minuti, signor Presidente, ho bisogno di spendere qualche parola sulla questione del pregiudizio irreparabile e la necessità di tutelare i diritti delle parti, compresi i diritti dell'India.

La richiesta dell'Italia si fonda sul presupposto che "i diritti dell'Italia subiranno un danno irreversibile" se all'India viene permesso di continuare ad esercitare la giurisdizione sui marines e sull'incidente. Ho dimostrato che questo non è assolutamente vero.  LItalia e i suoi marines hanno usato più e più volte anzi si potrebbe dire abusato de il processo giudiziario indiano. Dato il modo imparziale in cui la corte suprema indiana ha trattato le loro domande, unitamente alla natura delle domande che gli stessi marò hanno presentato alla corte, non c’è alcun fallimento di giusto processo e nessun rischio di danno irreparabile ai diritti dellItalia e non è necessario far cessare lIndia dallesercizio della sua giurisdizione, nonostante gli impedimenti che lItalia e i marò hanno cercato di immettere nel procedimento indiano.

Ciò che lItalia ignora sconsideratamente è che, se non altro, lIndia possiede diritti anche più importanti che devono essere tutelati. I due pescatori hanno già sofferto il danno più irreversibile che si possa immaginare. Essi sono stati uccisi a causa delle azioni dei marines. Questa mattina Sir Daniel ha suggerito che ciò stava compromettendo la questione. Il mio dotto amico da dove pensa che provenivano gli spari? E perché lItalia avrebbe aperto uninchiesta contro i marò per il reato di omicidio? Nessun ammontare di risarcimento può riportare in vita i due pescatori morti o portare conforto alle loro famiglie e ai loro cari. Non ci servono certificati per fare il punto su qualcosa del tutto evidente. Le famiglie e le persone care delle vittime continueranno a soffrire gravi danni emotivi sino a quando il caso non sarà giudicato e deciso. Ciò che può essere tutelato e ciò che dovrebbe essere preservato, lIndia sostiene, è lattesa di questi individui affinché sia fatta giustizia e che i tribunali indiani possano continuare il procedimento che sono stati avviati, nonostante i ripetuti tentativi dellItalia e dei marò di interromperlo. Il diritto di fare luce attraverso questo processo è un diritto fondamentale dellIndia, ed una responsabilità che deve alle vittime di questo tragico evento, e la prima domanda dellItalia ha leffetto di calpestare questi diritti. LIndia sostiene rispettosamente che debba essere respinta.

L'Italia sostiene che se i tribunali indiani e le autorità amministrative sono autorizzati a continuare ad esercitare la giurisdizione, l'Italia subirà danni irreversibili a causa del  cito dagli atti processuali dell'Italia
rischio di pregiudizio alle future decisioni del tribunale arbitrale di cui allallegato VII. 

Tale affermazione è offensiva per l'India e non ha alcun merito. I tribunali indiani hanno agito in maniera esemplare. Lo stesso non può proprio dirsi della condotta dellItalia e dei suoi marines. Non ci sono motivi per lo spettro sollevato dall'Italia che l'India e i suoi tribunali non potranno comportarsi giustamente in futuro. LIndia rispetta il diritto internazionale. Ciò include gli impegni che lIndia ha assunto in base alle disposizioni della convenzione di Montego Bay, compreso l'allegato VII. Poiché il Tribunale è ben consapevole, l'articolo 11 dell'allegato VII prevede che la sentenza del tribunale arbitrale sarà definitiva e vincolante, e che deve essere rispettata da entrambe le parti della controversia. Questo è più che sufficiente per rispondere alle preoccupazioni dell'Italia.

Signor Presidente, signori membri della corte, ciò mi conduce al termine del mio intervento. Vi ho mostrato il motivo per cui la prima istanza dellItalia non soddisfi i requisiti per la prescrizione di misure provvisorie né risulti la tutela dei diritti dellIndia, per non parlare dei diritti delle vittime, le vere vittime qui, i pescatori e le loro famiglie.

Ringrazio il Tribunale per la sua attenzione, e Le chiedo, signor Presidente, che la parola possa essere data ora al professor Pellet.

SIG. PRESIDENTE: Grazie, signor Bundy. Do ora la parola nuovamente al professor Pellet per le difese orali dellIndia.

MR PELLET: Signor Presidente, illustri membri del Tribunale, nella sua seconda richiesta l'Italia vorrebbe che il Tribunale garantisca che le restrizioni alla libertà, alla sicurezza e al movimento dei marò siano immediatamente revocate per consentire al sergente Girone di viaggiare verso e rimanere in Italia e al sergente Latorre di rimanere in Italia per tutta la durata del procedimento dinanzi al Tribunale arbitrale di cui allallegato VII.

A parte la mancanza prima facie del tribunale arbitrale di cui allallegato VII competente a decidere su esso, di cui ho parlato giusto prima della pausa, questa richiesta è soggetta ad una serie di obiezioni che vi impedisce di concederlo, illustri membri del Tribunale. Come il primo provvedimento, non può essere giustificata da motivi di urgenza. Non è necessario al fine di salvaguardare i diritti rivendicati dallItalia in questo caso, ma pregiudicherebbe più seriamente quelli dell'India e costituirebbe un pre-giudizio, reso ancora più odioso dalla mancanza di giurisdizione di questo tribunale a pronunciarsi sul merito.

Signor Presidente, il rilassamento delle benevoli e benigne condizioni di cauzione imposte ai signori Girone e Latorre non può essere giustificato e chiaramente non c’è alcuna urgenza.

Ho intenzione di dimostrare il punto, ma prima di farlo vorrei tornare a quello che abbiamo sentito stamattina. Signor Presidente, questi due individui sono accusati di omicidio e nessuno ha ancora sostenuto che l'accusa è stata portata con leggerezza - nemmeno l'Italia, che sostiene senza prova di aver condotto una indagine penale. L'imposizione di condizioni cauzione è assolutamente normale conseguenza di una tale situazione. E 'inevitabile che queste condizioni portano ad un minimo di disagio e di stress per gli interessati e la loro famiglia e gli amici. L'uccisione dei due pescatori indiani ha anche causato disagio e stress. E 'sempre saggio confrontare le sofferenze di persone diverse, ma posso suggerire che la morte, che è irreversibile, è molto più tragica della minaccia di essere portati in giudizio.

Prima di dimostrare che l'urgenza rivendicata dallItalia è frutto della sua immaginazione, penso che non sarebbe una brutta cosa risalire ai fatti. Dopo l'inchiesta preliminare sull'uccisione dei due pescatori indiani, i signori Girone e Latorre sono stati arrestati dalla Polizia di Stato del Kerala il 19 febbraio 2012.38 Il 19 aprile, prima che l'indagine fosse stata completata, gli imputati e l'Italia ha contestato la legittimità delle indagini presso la Corte Suprema.

La relazione finale dell'indagine, che ha confermato le accuse, è stata completata in data 15 maggio 2012.

Gli imputati sono quindi comparsi il 30 maggio davanti all'Alta Corte del Kerala, che ha ordinato il loro rilascio su cauzione

Gli imputati, una volta rilasciati, avrebbero potuto e dovuto essere processati molto rapidamente se, insieme allItalia, non avessero contestato la competenza dellAlta Corte del Kerala e avanzato procedimenti innanzi alla Corte Suprema il 19 aprile.

Ciò non ha impedito loro di richiedere dell'Alta Corte un rilassamento delle loro condizioni di cauzione e il permesso di andare a trascorrere due settimane in Italia per le vacanze natalizie. Il giudice ha accolto tale richiesta il 20 dicembre Sono tornati in India il 3 gennaio 2013, come concordato e previsto.

Ciò tuttavia non è avvenuto a seguito della decisione, questa volta da parte della Corte Suprema, il 22 febbraio, accordando alle loro richieste di permesso di andare in Italia per quattro settimane per poter votare, a condizione che tornassero alla scadenza di tale termine accordato più che generosamente, e tuttavia, nonostante limpegno assunto a riguardo dallambasciatore italiano, essi sono tornati solo dopo unestenuante trattativa diplomatica di guerra tra i due Paesi.

Ciò non ha impedito alla Corte Suprema, ancora una volta di accordare la richiesta del signor Latorre che il suo obbligo di riferire periodicamente alla questura fosse revocato a causa dei suoi problemi di salute.

La Corte Suprema ha anche accolto la richiesta dello stesso imputato di andare in Italia per quattro mesi per motivi di salute. Questo è stato concesso attraverso unordinanza del 20 settembre 2014.

La stessa cosa per le successive due richieste da parte del signor Latorre affinché il periodo di permanenza in Italia venisse esteso. Una proroga di tre mesi è stata accordata con unordinanza del 14 gennaio 2015.

Unulteriore proroga di tre mesi è stata concessa il 9 aprile 2015.

Anche dopo il deposito della notifica del 26 giugno, la Corte Suprema ha esteso ulteriormente tale autorizzazione per altri sei mesi.

In nessuna di queste circostanze l'India si è opposta ad un ammorbidimento delle condizioni di cauzione imposte all'accusato.

Contrariamente a quanto l'Italia vorrebbe farci credere, l'Unione indiana non ha fatto eccezione alla richiesta del signor Girone del 9 dicembre 2014, e per la più convincente delle ragioni. La richiesta è stata ufficialmente ritirata, come indicato nell'Ordine della Corte Suprema del 16 dicembre 2014.53 Per quanto riguarda la richiesta del Girone, del 4 luglio 2015, l'India è stata invitata a rispondere con un ordine dello stesso tribunale del 13 luglio, che prevede un'udienza che si terrà il 26 agosto a tal proposito il 26 di questo mese, in altre parole.

Questi fatti parlano da sé. Non c'era alcuna urgenza di revocare le (molto clementi) condizioni di cauzione dei due marò italiani accusati di omicidio, tra cui un soggiorno a tempo indeterminato in Italia nel caso del signor Latorre od un ritorno in Italia nel caso del sig Girone.

Per quanto riguarda il primo, il signor Latorre, egli naturalmente è già in Italia. Il permesso di rimanervi è stato esteso dalla Corte Suprema il 13 luglio, è vero per soli altri sei mesi, allorché  lui e lItalia chiedevano che fosse permesso di rimanere lì sino al termine del procedimento innanzi al tribunale arbitrale di cui allallegato VII che, per inciso, non sembra esservi un ardente desiderio da parte dellItalia di giungere ad una rapida conclusione del procedimento. Le osservazioni di Sir Michael non sono rassicuranti su questo punto. Lasciatemi citare noi non sappiamo quando verrà costituito il tribunale di cui all'allegatoVII, o quando sarà in grado di agire.

Tale pessimismo è ingiustificato. Il mio instancabile assistente, Benjamin Samson, ha fatto i suoi calcoli e sostiene che ci vogliono in media appena tre mesi di tempo per istituire un tribunale arbitrale di cui all'allegato VII. Nulla per inciso, avrebbe giustificato tale estensione, e certamente non l'urgenza. Il sig. Latorre è autorizzato a rimanere in Italia fino al 15 gennaio prossimo, in altre parole, ben oltre il tempo necessario a costituire il tribunale di cui all'allegatoVII, e secondo tutte le indicazioni, la Corte Suprema sarà daccordo a un prolungamento del suo soggiorno in Italia se lo richiederanno le sue condizioni di salute. Non vorrei discutere i contenuti del file medico confidenziale che lItalia ha allegato alle sue deposizioni, ma vorrei segnalarvi, membri del tribunale, alcuni estratti da quel file, come copiato al paragrafo 3.43 delle nostre osservazioni scritte, che stabiliscono che contrariamente a quanto è stato detto, lo stato di salute dellimputato non sta solo cambiando, come confermato stamattina da Sir Daniel, come considerazione statica ma in più la sua salute è in via di guarigione. Questo ovviamente giustificherebbe una visita medica di tanto in tanto. Certamente non giustifica una proroga a tempo indeterminato per motivi di urgenza.

Per quanto riguarda il signor Girone, il suo destino è infinitamente meno tragico e patetico di quanto lItalia voglia farci credere. Fatto salvo solo per lobbligo di riferire una volta la settimana alla stazione di polizia a tre chilometri giù dalla strada della residenza dellambasciatore italiano, egli sta trascorrendo un piacevole periodo nella residenza. La sua famiglia ha diritto a fargli visita. Lo hanno fatto in diverse occasioni. Suo figlio e sua moglie lo ha visitato otto volte, sua sorella sei volte, i suoi genitori cinque volte. Per quanto riguarda le visite dei familiari al signor Latorre quando era agli arresti domiciliari, i numeri sono comparabili. Vorrei far notare, inoltre, che, sin dal ritorno del signor Girone a Delhi nel marzo 2013dopo le quattro settimane generosamente concesse, ma eccessivamente estese, che ha potuto trascorrere in Italia ed esercitare le sue funzioni di cittadino, il signor Girone non ha assolutamente fatto alcuna richiesta per eventuali modifiche alle condizioni di cauzione cui era stato soggetto sino al 9 dicembre 2014. In quella data ha chiesto il permesso di tornare in Italia, ma, contrariamente a quanto è stato ripetutamente affermato dalla controparte, la Corte Suprema non ha respinto tale richiesta; fu lo stesso signor Girone che si ritirò durante l'udienza. La Corte Suprema ha semplicemente notificato il ritiro nella sua ordinanza del 16 dicembre 2014. Né i 22 mesi trascorsi tra il ritorno di Girone in Italia e la sua richiesta del dicembre 2014, né il ritiro di tale richiesta prima di qualsiasi reazione da parte dellIndia, testimoniano una particolare urgenza. Eppure, nulla è cambiato da allora per quanto riguarda lo stato degli accusati, fatta eccezione per la notifica italiana del 26 giugno, che non può di per sé ragionevolmente avere alcun impatto sulla urgenza di revocare le condizioni di cauzione. Ma questo non ha impedito al signor Girone di depositare il 4 luglio 2015 la richiesta che tutti i procedimenti siano fermati sino a quando il tribunale arbitrale di cui allallegato VII non abbia raggiunto la sua decisione. Ciò riguarda, ovviamente, in primo luogo il primo provvedimento provvisorio, ma certamente non può avere alcun impatto su quanto urgente sarebbe per voi pronunciarsi sulla seconda misura.

Signor Presidente, signori membri del Tribunale, la seconda misura non può essere giustificata da motivi di urgenza, come richiesto dallItalia, molto meno vi può essere alcuna forma di urgenza grave ad agire innanzi a questo Tribunale prima che il tribunale di cui allallegato VII possa costituirsi. Tale ragione da sola rende inammissibile la richiesta, ma non è la sola ragione.

Se doveste accogliere tale domanda, signori membri del tribunale, pregiudichereste i diritti dellIndia di cui trattasi nella fattispecie e li pregiudichereste in maniera irreversibile.

Molto brevemente, vorrei ancora una volta visualizzare la seconda misura provvisoria richiesta dall'Italia, ciò a cui sono interessati per il momento. Il suo obiettivo è di prescrivere che l'India "prenda tutte le misure necessarie per garantire che le restrizioni alla libertà, alla sicurezza" come se la loro sicurezza fosse in pericolo   "e il movimento dei marines siano immediatamente revocate in modo che possano viaggiare per in Italia e rimanervi per tutta la durata del procedimento dinanzi al tribunale arbitrale di cui allallegato VII ".

In altre parole, vi si chiede semplicemente di revocare tutte le misure di controllo giudiziario, per quanto lieve, imposte a coloro che sono accusati accusati di omicidio, vi ricordo.

Nella sua richiesta di cui alla lettera (d), l'Italia chiede al Tribunale di dichiarare che "l'India deve cessare di esercitare qualsiasi forma di giurisdizione sul incidente della Enrica Lexie e sui marò italiani, comprese le eventuali misure di restrizione per quanto riguarda il sergente Latorre ed il sergente Girone". Tuttavia, se questo Tribunale dovesse accogliere la richiesta dellItalia, il tribunale arbitrale di cui allallegato VII verrebbe a  trovarsi con nulla da decidere. I due imputati potrebbero godere di un momento tranquillo in Italia senza essere soggetti ad alcuna misura coercitiva dal momento che tali misure sarebbero state abolite dal Tribunale. Questo sarebbe un pregiudizio, signor Presidente, che annullerebbe interamente ogni pretesa dell'Italia nel merito.

Tale decisione sarebbe incompatibile con il vero scopo delle misure provvisorie, che è quello di tutelare i diritti delle parti in attesa della sentenza di merito, di non prefigurare tale sentenza o per giungere ad una situazione in cui, in definitiva, non c'è nulla da decidere. Come il Tribunale ha più volte dichiarato, un'ordinanza che  prescrive provvedimenti provvisori e cito:

non pregiudica affatto la questione della giurisdizione del tribunale arbitrale di cui allallegato VII nellaffrontare il merito della causa, o ogni altra questione riguardante il merito stesso.

La Camera speciale formata in Ghana / Costa d'Avorio ha recentemente costituito esattamente lo stesso punto:

l'Ordinanza non deve pregiudicare alcuna decisione nel merito.

Tale requisito è anche conforme alla consolidata giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia.

Inoltre, signori membri del tribunale, ci sono due fattori aggiuntivi cui vi invito a prestare particolare cautela a riguardo.

In primo luogo, e soprattutto, prescrivendo il provvedimento provvisorio richiesto dallItalia, si potrebbe pregiudicare non solo il merito della causa a suo favore, ma si andrebbe seriamente a  minare, forse irrimediabilmente, le pretese che l'India intende affermare e, in secondo luogo, non sarebbe appropriato per questo tribunale, che non è la sede "naturale" per decidere questo caso nel merito, se così posso dire, per sostituire il tribunale arbitrale di cui allallegato VII la cui costituzione è stata richiesta dallItalia e che è l'unico autorizzato a governare nel merito

Sul primo punto, e questo è solo un promemoria, ma non riguarda un aspetto importante, questo caso è stato portato davanti a voi, membri del Tribunale, quasi "per difetto", perché l'istanza, che in linea di massima è competente a pronunciarsi sul caso, non è stata ancora costituita. Naturalmente, ciò non impedisce alle parti di decidere di comune accordo di portare il caso dinanzi a questo Tribunale, come è accaduto nel caso del Bangladesh /Myanmar, o, se del caso, a una sezione speciale, che è ciò che la Costa d 'Avorio e Ghana hanno deciso, nel caso che ho appena citato, ma finché questo non accade - e non è ancora successo - il vostro Tribunale deve, credo, agire con particolare cautela e moderazione, tanto più in quanto è necessario valutare fatti che, a meno che le parti non decidano diversamente, saranno discussi e giudicati in altra sede.

Senza alcun dubbio, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 290 della Convenzione sul diritto del mare, una volta costituito, il tribunale a cui è stata presentata la controversia nel nostro caso un tribunale arbitrale di cui allallegato VII potrebbe in linea di massima "modificare, revocare o confermare tali misure provvisorie ".

Ma si deve ammettere, signor Presidente, che non è particolarmente pratico. Richiederebbe che le parti (di propria iniziativa o su iniziativa di tale tribunale) invochino la loro causa di nuovo davanti al tribunale, che lo rende una sorta di organo d'appello nei confronti della decisione presa dal Tribunale stimato. Ciò non è molto soddisfacente o molto sano e non vi è tanto più motivo per non procedere in questo modo poiché, sia come Rodman Bundy ed io abbiamo dimostrato, la fretta con cui l'Italia ha portato questo caso dinanzi a voi, non può essere giustificata in alcun modo, a meno che non sia per "ragioni" "ragioni" tra virgolette relative alla politica interna o a propaganda elettorale, su cui, i membri del Tribunale, naturalmente non possono essere in grado di concentrarsi.

Inoltre, come ho già detto, c'è un altro motivo che dovrebbe indurre questo tribunale a dar prova di moderazione.

Non si può sopravvalutare il fatto che le misure provvisorie previste da un organo giudiziario, qualunque esso sia, abbiano lo scopo di tutelare i diritti di entrambe le parti. Come la sezione speciale in Ghana / Costa d'Avorio, il Tribunale

deve preoccuparsi di tutelare i rispettivi diritti che possono essere giudicate nella sentenza sul merito di appartenere a una delle parti.

Sir Michael ha citato questo passaggio stamane, ed è stato anche evidenziato da Rodman Bundy. Accogliendo la richiesta dellItalia, si andrebbe ben oltre la tutela dei diritti di quel paese. Si anticiperebbe il loro riconoscimento nel giudizio sul merito e, allo stesso tempo, si comprometterebbe ogni possibilità dell'India nel vedere riconosciuti i propri diritti o almeno applicati efficacemente.

Abbiamo già posto laccento, signor Presidente, sul ripetuto fallimento dellItalia a mantenere la parola sovrana, la parola di uno Stato sovrano. Credetemi, non proviamo piacere in questo, ma è un elemento chiave sul quale lItalia ha mantenuto un silenzio curioso e totale nella notifica del 26 giugno e nella richiesta del 21 luglio, e questa mattina i suoi legali hanno fatto tutto il possibile per tentare di aggirare il problema.

Vorrei fare riferimento prima di tutto alla garanzia fornita in una dichiarazione formale resa davanti alla Corte Suprema dell'India, secondo la quale l'Italia era... favorevole a dare una garanzia alla Corte Suprema dell'India che, se la presenza di questi marines è richiesta da un tribunale ovvero in risposta a qualsiasi atto di citazione emesso da qualsivoglia tribunale o legittima autorità, allora (fatto salvo il loro diritto di contestare la produzione di tali citazioni o la legittimità di qualsiasi ordinanza) l'Italia deve assicurare la loro presenza davanti al tribunale o autorità competente.

Tale affermazione, visualizzata sullo schermo solo ora da Rodman Bundy, si può trovare nella scheda 16 delle cartelle, signori membri del Tribunale, e vorrei richiamare alla vostra attenzione la parola "presenza", che appare due volte. Con tutto il rispetto per Sir Daniel, non è proprio compatibile semplicemente tenendo una teleconferenza.

L'altro impegno solenne che lItalia non è riuscita a onorare è stato dato anche davanti alla Corte Suprema indiana attraverso una dichiarazione giurata dell'ambasciatore italiano a sostegno dell'impegno da parte degli imputati di tornare in India dopo quattro settimane di ferie in Italia, che avevano richiesto, al fine di poter votare alle elezioni del febbraio 2013. Fu in questa circostanza esplicita, il loro ritorno, che la Corte Suprema, avente piena fiducia nella parola dellambasciatore di uno Stato estero, ha accolto la richiesta presentata dal sig. Latorre e del sig. Girone, e cito:

Il suddetto intervistato [cioè Daniele Mancini, Ambasciatore d'Italia in India] ha anche affermato una dichiarazione giurata di impresa il 9 febbraio 2013, per cui ha preso la piena responsabilità per il richiedente nn. 1 e 2 [cioè i due marines] per procedere in Italia sotto la custodia e il controllo del Governo d'Italia e per garantire il loro ritorno in India in termini di questo ordine.

E ripeto:
per garantire il loro ritorno in India.
l'Italia non ha onorato le sue promesse sovrane in nessuno di questi due casi. Gli altri quattro marines non si sono recati in India per essere interrogati dal National Investigation Agency, cui è stata affidata l'inchiesta, avendo l'Italia dichiarato che cito da una nota verbale:
i citati quattro marò italiani [curiosamente tutti e quattro ...] sono attualmente assegnati a posti sensibili e sarebbe difficile rilevarli dai loro compiti.

Per quanto riguarda gli imputati, sì, come Sir Daniel ha sottolineato questa mattina, hanno fatto ritorno in India dopo le quattro settimane di "congedo elettorale", ma solo dopo un periodo di altissima tensione diplomatica tra i due Stati dopo che l'Italia ha formalmente dichiarato e cito ancora:
i due marò italiani, il signor Latorre e il signor Girone, non torneranno in India alla scadenza del permesso concesso a loro.

Sir Daniel non citò questo, eppure è chiaro come è schietto.
Si può ben pensare, signori membri del Tribunale, che un informale atteggiamento del genere nel mantenere la parola non può accadere di nuovo, questa volta non per gli impegni unilaterali dellItalia, ma per gli obblighi derivanti dalla decisione di un alto tribunale internazionale, e che l'India dovrebbe non essere preoccupata per i propri diritti rispettati. Se il tribunale di cui allallegato VII decide, come riteniamo dovrebbe, che l'India ha il diritto di giudicare gli imputati, l'Italia deve assicurare che sia in grado di farlo. Purtroppo, temo che questa è una visione un po' ottimistica della situazione.

Signor Presidente, nessuno contesta che l'Italia è uno Stato governato dallo stato di diritto, almeno nella misura in cui il proprio diritto interno è interessato, ma quando si tratta di diritto internazionale, è una questione del tutto diversa. Come abbiamo notato nelle nostre osservazioni scritte, le più alte corti italiane, la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, consentono sistematicamente i principi del diritto costituzionale italiano, interpretato in senso lato, di prevalere sugli obblighi internazionali dell'Italia. In questo senso, la sentenza 238/2014 della Corte costituzionale italiana, che cita numerose pronunce di entrambi i giudici supremi, non lascia spazio a dubbi (gli estratti pertinenti, che sono più di quelli indicati sullo schermo, sono riportati nella scheda 20 delle cartelle). Leggerò quelli che mi sembrano essere i passaggi più rilevanti:

Come è stato confermato più volte da questa Corte, non vi è dubbio che i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti umani imprescindibili costituiscono un "limite per l'introduzione (...) di norme generalmente riconosciute del diritto internazionale, a cui il diritto italiano si conforma ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 della Costituzione "(...).
Spetta esclusivamente alla Corte assicurare il rispetto della Costituzione e in particolare dei suoi principi fondamentali, e quindi di esaminare la compatibilità della normativa internazionale (...) di tali principi. (...) Un simile controllo è essenziale alla luce dell'articolo 10, paragrafo 1, della Costituzione, che impone che questa Corte verifichi se la norma consuetudinaria internazionale della immunità dalla giurisdizione degli Stati esteri, come interpretato nell'ordinamento giuridico internazionale, può essere incorporata nell'ordine costituzionale, in quanto non è in conflitto con i principi fondamentali e i diritti inviolabili. [Al contrario], se ci fosse un conflitto, il rinvio alla normativa internazionale non opererebbe" (sentenza n ° 12 311/2009). Pertanto, l'incorporazione, e quindi l'applicazione, della norma internazionale sarebbe inevitabilmente esclusa, in quanto è in conflitto con principi e i diritti inviolabili.

Queste citazioni sono abbastanza lunghe, signor Presidente, ma sono utili per capire perchè il ritorno degli imputati in Italia almeno del sig. Girone perché il signor Latorre è già lì porrebbe fine alla speranza dell'India di essere in grado di giudicarli, tanto più che la legge indiana impedisce un processo in contumacia in un caso del genere.

Non metto in dubbio, signor Presidente, che Sir Daniel è sincero nel pensare di poter sottoscrivere un impegno innanzi a Voi che gli imputati sarebbero tornati in India se la giurisdizione dei suoi tribunali fossero decise dal tribunale arbitrale di cui allallegato VII. Purtroppo, non credo che il mio amico stimato può impedire la giurisprudenza che ho appena citato dallessere applicata a questo caso, come è stato in quello Germania c. Italia. Anche se non ho il tempo di soffermarmi su questo punto, vorrei aggiungere che la sentenza del 22 ottobre 2014 è di interesse non solo per queste ragioni di principio, ma in particolare:

Esso dimostra un chiaro rifiuto da parte della suprema Corte costituzionale italiana dellesecuzione di una sentenza della Corte internazionale di giustizia. Lo stesso potrebbe applicarsi ai conferimenti da parte di un tribunale arbitrale, che ha ancor meno carattere esecutivo in assenza di protezione equivalente, che è certamente piuttosto illusoria, a quella offerta dallarticolo 94 della Carta delle Nazioni Unite per lesecuzione delle decisioni ICJ.

La sentenza della Corte Costituzionale italiana riguarda questioni di immunità da giurisdizione, che sono davvero differenti da quelle sollevate dallItalia in questo caso. Ciononostante, essa offre alcuni chiarimenti interessanti circa l'idea italiana della nozione di immunità e dei suoi limiti. A titolo di prova, mi limiterò a dare questa ultima citazione la porterò in inglese poiché non ho trovato una traduzione francese della sentenza della Corte:

Immunità dalla giurisdizione di altri Stati ... può giustificare sul piano costituzionale il sacrificio del principio di tutela giurisdizionale dei diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione, solo quando è collegato - sostanzialmente e non solo formalmente - alle funzioni sovrane dello straniero Stato, vale a dire con l'esercizio dei suoi poteri di governo dubito, signor Presidente, che l'assassinio di pescatori disarmati che non posano assolutamente alcuna minaccia sia connesso con l'esercizio dei poteri di governo.

I diritti che erano in esame non sono certamente estranei a questo caso. In tale sentenza la Corte fa riferimento all'articolo 2, relativo alla garanzia dei "diritti umani inalienabili", e all'articolo 24 della Costituzione italiana, sul diritto di accesso alla giustizia, su cui l'Italia può benissimo contare nel caso in esame a fine di liberarsi dall'obbligo di rispettare il futuro giudizio del tribunale arbitrale.

Se da un lato, questo Tribunale prescrive la seconda misura provvisoria che viene richiesta e se, dallaltro, il tribunale di cui allallegato VII sostiene il caso dellIndia, è altamente improbabile e si sta usando un eufemismo che lItalia rispetterà il giudizio e che obblighi i due imputati a tornare in India per essere giudicati lì tanto più se il tribunale arbitrale di cui allallegato VII dovesse constatare che entrambi gli Stati siano competenti a giudicare il loro caso.

Non pensiamo che sia questo il caso, ma l'ipotesi, che non può essere respinta a priori, dimostra quanto sia grave l'argomento del pregiudizio. Lordine dellIndia per restituire gli imputati almeno il sig. Girone, poiché le probabilità che il sig. Latorre torni in India, sebbene la sua salute migliori, sono poche (che è anche un eufemismo - infinitesimale sarebbe più preciso) come stavo dicendo, ordinare questo equivarrebbe a sostenere in anticipo che lIndia non è competente a giudicarli o privare lIndia anticipatamente di qualsiasi possibilità di esercitare tale competenza.

Fa questo del signor Girone un ostaggio, come lItalia sostiene scandalosamente, e come Sir Daniel ha avuto laudacia di ripetere stamattina? Ovviamente no. Mi riferisco alla Convenzione contro la presa degli ostaggi del 1979:

Qualsiasi persona che prende o detiene e minaccia di uccidere, ferire o continuare a detenere un'altra persona (...) al fine di costringere un terzo, vale a dire, uno Stato, un'organizzazione internazionale intergovernativa, una persona fisica o giuridica, o di una gruppo di persone, di fare o astenersi dal fare qualsiasi atto come condizione esplicita o implicita per la liberazione dell'ostaggio commette il reato di presa di ostaggi ("presa di ostaggi"), ai sensi della presente convenzione.

LIndia non ha mai praticato tale ricatto e fa sì che tale insinuazione sia odiosa. Ciò che è vero, però, è che la presenza del sig. Girone sul suolo indiano offre la garanzia che egli sarà in grado di essere giudicato una volta che arrivi il momento; in altre parole che i diritti che l'India farà valere davanti al tribunale di cui all'allegato VII, se riconosciuto come competente, possano essere effettivamente esercitati. Questo è il fine perfettamente legittimo di un qualsivoglia controllo giudiziario. Prescrivendo che lItalia dovrebbe concedergli di andare in Italia, come lItalia ha chiesto, voi garantirete (se così può dirsi) che lIndia sarà privata di quella possibilità; andreste a prescrivere un tipo di misura anti-cautelare.

Sarebbe anche una misura ingiusta che verrebbe percepita come illegittima dal pubblico indiano, e sarebbe comprensibile.

Questi due individui, signor Presidente, sono accusati di omicidio.

Essere posti sotto controllo giudiziario è la normale conseguenza di una tale accusa, anche se questo è certamente stressante per coloro che sono coinvolti e quelli vicini a loro.

Detto questo, i due marines stanno beneficiando di un trattamento particolarmente favorevole. Non ho sentito parlare di casi in cui le persone contro cui vi siano tali gravi accuse siano più o meno libere di muoversi come vogliono e condurre una vita abbastanza piacevole, a parte, ovviamente, i problemi di salute di Latorre.

Tuttavia, i tribunali indiani, sia che si tratti dellAlta Corte del Kerala o della Corte Suprema, hanno dimostrato grande indulgenza per lui a titolo umanitario, senza farlo pagare per la maleducazione del suo paese.

Non si può dire che l'Italia abbia mostrato la stessa compassione verso le vittime e le loro famiglie, che sono quelli dimenticati nelle deposizioni italiane.

La notifica e la richiesta, per non parlare della difese orali di questa mattina, si sforzano di smuovervi pietà per il destino dei due imputati, ma non vi è alcuna menzione delle vittime. E 'molto semplice, signor Presidente: questa parola non viene utilizzata neanche una volta, non una sola volta! Questo vale anche per le memorie scritte ed è vero anche per le difese orali svolte di questa mattina. Non ho l'abitudine di giocare la carta emozionale, e sono il primo a pensare che la legge deve essere applicata anche se porta a risultati che possono essere discutibili nei termini umani - dura lex, sed lex. Tuttavia, non è questo il problema. L'Italia sta usando l"argomento compassione" di per sé, senza alcuna connessione con la legge. Illustri membri del Tribunale, ciò che è la compassione per uno è compassione per tutti, quindi vorrei richiamare la vostra attenzione74 al fatto che due famiglie sono in lutto per la perdita di un figlio, un marito, un padre, e in termini meno emotivo anche se questo non dovrebbe essere trascurato un capofamiglia che sosteneva la famiglia (anche se è una famiglia abbastanza povera) attraverso il suo lavoro.

Il proprietario del St. Antony non ha più alcun reddito perché non può usare o vendere la sua barca, e il compenso pagato dallItalia non compensa le perdite subite o la perdita di guadagno.

Gli altri nove pescatori che erano a bordo della barca il giorno della sparatoria, soffrono per un trauma a lungo termine.

Oltre a ciò, la comunità del villaggio, tradizionalmente orientata alla pesca, è stata e rimane in uno stato di profondo shock al punto che a quanto pare, secondo l'Arcivescovo locale, i pescatori sono riluttanti a uscire in mare per paura di essere uccisi come conigli da guardie incompetenti o teste calde.

Signor Presidente, signori del tribunale, queste non sono considerazioni di diritto; siamo pienamente consapevoli di ciò; ma la giustizia non è necessariamente cieca, e dal momento che l'Italia ha decisamente preso questa strada abbiamo ritenuto necessario darvi una descrizione più equilibrata della situazione "umanitaria", che l'Italia invoca spudoratamente, ma a torto.

Signori Membri del Tribunale, la mia presentazione termina il primo giro di difese orali della Repubblica dell'India. A nome di tutta la nostra squadra vorrei ringraziarvi per l'attento e partecipato ascolto.

Grazie, signor Presidente.

IL PRESIDENTE: Grazie, signor Pellet. La prima tornata di argomenti da entrambe le parti è conclusa. Continueremo l'udienza domani alle ore 10:00 per ascoltare il secondo turno delle argomentazioni orali d'Italia, e nel pomeriggio, alle 04:30 dell'India.



Fonte: https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.24_prov_meas/ITLOS_PV15_C24_2_E_checked.pdf

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