lunedì 24 agosto 2015

#Itlos: DICHIARAZIONE DEL GIUDICE KELLY ( ARGENTINA), traduzione di Mirka Signorini











Amburgo, 24 Agosto 2015


Non siamo soli! Ecco la tradizione della dichiarazione di voto del giudice dell'Argentina,Elsa Kelly, che con poche parole denuncia lì'atteggiamento punitivo nei riguardi dei marò (nota del traduttore)



Ho votato a favore dell'Ordine del Tribunale nel caso della "Enrica Lexie Incident "in pieno accordo con le considerazioni e le misure provvisorie prescritte.

Tuttavia, nella prescrizione che " ... In attesa di una decisione del tribunale arbitrale ... Italia e India devono entrambe sospendere tutti i procedimenti giudiziari e si astengono dall'avviare quelli nuovi che potrebbero aggravare o prolungare la controversia sottoposta al tribunale arbitrale o possa compromettere o pregiudicare la realizzazione di qualsiasi decisione che il tribunale arbitrale può rendere, il Tribunale si è espresso in maniera non completa su quello che credo avrebbe dovuto essere la sua logica legale In specifico, cioè, la prescrizione di un provvedimento provvisorio complementare a quello deciso che coinvolgesse tutte le restrizioni ordinate dai tribunali indiani sulla libertà e la libertà di movimento dei due marines detenuti in India e la individuazione a carico dell'italia di un simile forma di controllo su di loro fino a quando una decisione del tribunale arbitrale allegato VII sarà adottata, in accordo con assicurazioni fornite dal l'agente per l'Italia, il sig Azzarello durante l'audizione tenutasi il 11 agosto 2015.
I casi di questi due membri delle forze armate italiane, una funzione che io credo non debba essere trascurata, sono simili in quanto sono trattenuti nella loro libertà e soggetto ai vincoli cauzione decise dagli indiani anche se a presentare la situazione del sergente Massimiliano Latorre - che è in Italia a causa di motivi di salute - è un po 'diversa da quella del sergente Salvatore Girone che rimane in India.

Il fatto che i due non sono mai stati accusati formalmente nonostante l'accusa di omicidio mossa dall'India è a mio parere un elemento molto importante che avrebbe dovuto essere presa in considerazione. Il provvedimento provvisorio disposto dal Tribunale che ho citato avrà l'effetto di congelare la situazione attuale dei due Marines in quanto le condizioni la libertà su cauzione cauzione fissata dai giudici indiani non sarà cambiata. L'attuale situazione del sergente Girone, con libertà limitata dal 19 febbraio 2012, sarà probabilmente mantenuta fino a quando il tribunale arbitrale deciderà quale di entrambi gli Stati è competente per l'incidente.
Credo che il proseguimento delle restrizioni imposte dalla cauzione in India ai due marò italiani non è accettabile - per qualsiasi motivo invocata da India - in quanto non sono stati formalmente accusati di omicidio e in base al principio del diritto penale della presunzione di innocenza che dovrebbe applicarsi in questo caso.

L'affermazione da parte dell'India che la revoca delle restrizioni sui due Marines, garantendo loro la libertà di tornare in Italia, vorrebbe dire che l'uccisione del suoi due cittadini resteranno impuniti e che, pertanto, questo imporrebbe un un danno irreparabile ai diritti dell'India è, a mio parere, infondata.
Come è stato dichiarato dal giudice Gesù nel suo parere separato su questo caso, un pregiudizio irreparabile ai diritti dell 'India sarebbe stato fatto se, e solo se, il sergente Latorre e Il sergente Girone non tornassero di tornare in India se il tribunale arbitrale decidesse che l'India ha giurisdizione in questo caso.
Credo anche che le assicurazioni fornite dal l'agente per l'Italia, il sig Azzarello, come registrato dal Tribunale al punto 118 del decreto, avrebbe dovuto essere prese in considerazione non solo come base per la prima misura provvisoria prescritto ma anche come base per la prescrizione di un provvedimento provvisorio complementare per i due marines come ho precedentemente affermato.




Fonte: https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.24_prov_meas/C24_Order_24.08.2015_decl_Kelly_orig_Eng.pdf

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